REGOLAMENTO REGIONALE 4 aprile 2008, n. 1 - Caratteristiche delle divise per gli appartenenti ai corpi e ai servizi della polizia locale della Regione Lombardia.

Caratteristiche delle divise per gli appartenenti ai corpi e ai servizi della polizia locale della Regione Lombardia.

(Pubblicato nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 15 dell'8 aprile 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o 1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 19 della legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 (Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana), le caratteristiche e le modalita' d'uso di ciascun capo delle divise degli appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale operanti in Regione Lombardia.

Art. 2.

Tipologie di divise 1. L'uniforme della polizia locale e' composta dalle seguenti divise:

  1. divisa ordinaria;

  2. divisa di servizio (completo operativo);

  3. divise per servizi di onore e rappresentanza (divisa di rappresentanza e divisa di gala).

    1. Per determinati servizi sono previsti i seguenti completi:

  4. completo per motociclisti;

  5. completo per attivita' ittico-venatoria (in ambito ambientale);

  6. completo per il nucleo a cavallo;

  7. completo per il nucleo cinofili;

  8. completo per il nucleo sommozzatori;

  9. completo per il servizio ciclomontato.

    Art. 3.

    Caratteristiche delle divise 1. I colori, la foggia, la composizione e le caratteristiche tecniche dei capi e degli accessori (buffetteria) delle divise e dei completi della polizia locale sono stabiliti nell'allegato A.

    1. Per l'espletamento di determinati servizi non indicati all'art.

      2, comma 2, previsti dalla normativa nazionale e regionale, gli enti nei quali e' istituito il servizio di polizia locale possono prevedere specifici capi tecnici o accessori, per la cui adozione e' richiesto il preventivo parere favorevole di una apposita commissione costituita nell'ambito della struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di polizia locale.

      Art. 4.

      Uso delle divise 1. Il personale delle polizie locali svolge i servizi in divisa.

    2. L'utilizzo di abiti civili per specifici servizi e' autorizzato dal comandante del corpo o dal responsabile del servizio e comunicato al presidente della provincia o al sindaco.

    3. Nel corso dei servizi svolti in abiti civili il personale puo' indossare una pettorina di colore blu riportante la scritta 'POLIZIA LOCALE'.

      Art. 5.

      Impiego delle divise per tipologie di servizi 1. La divisa ordinaria e' destinata ai normali servizi di...

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