DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 maggio 2008, n. 8 - Regolamento regionale recante: «Modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell''utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, 61))».

Regolamento regionale recante: 'Modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, 61))'.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 21 del 22 maggio 2008) LA PRESIDENTEE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;

Visti i regolamenti regionali 18 ottobre 2002, n. 9/R e 29 ottobre 2007, n. 10/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 27/8798 del 19 maggio 2008.

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Integrazione dell'art. 3 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R 1. Dopo il comma 5 dell'art. 3 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, e' aggiunto, infine, il seguente:

'5-bis. Sono esonerate dall'obbligo di comunicazione:

  1. le aziende ricadenti in zona vulnerabile da nitrati. e che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto zootecnico al campo per anno inferiore o uguale a 1.000 kg;

  2. le aziende non ricadenti in zona vulnerabile da nitrati e che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto zootecnico al campo per anno inferiore o uguale a 3.000 kg'.

Art. 2.

Sostituzione del n. 1 della lettera b) del comma 3 dell'art. 24 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R 1. Il n. 1 della lettera b) del comma 3 dell'art. 24 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, e' sostituito dal seguente:

'1) gli allevamenti di bovini da carne, suini e avicunicoli; '.

Art. 3.

Integrazione dell'art. 29 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R 1. Dopo il comma 2 dell'art. 29 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, e' aggiunto, infine, il seguente:

'2-bis. Il materiale derivante dal trattamento di digestione anaerobica di materie fecali e/o altre sostanze naturali provenienti . da attivita' agricola e' assimilabile, ai fini dell'utilizzo agronomico, all'effluente zootecnico disciplinato dal presente regolamento alle condizioni e secondo le modalita' definite con deliberazione della Giunta regionale'.

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 32 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R 1. L'art. 32 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, e'...

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