LEGGE REGIONALE 20 maggio 2008, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 19 novembre 2003, n. 19 (Interventi urgenti per il riequilibrio dei fattori produttivi, la riconversione organizzativa e funzionale e l''incentivazione all''esodo del personale delle agenzie formative).

Modifiche alla legge regionale 19 novembre 2003, n. 19 (Interventi urgenti per il riequilibrio dei fattori produttivi, la riconversione organizzativa e funzionale e l'incentivazione all'esodo del personale delle agenzie formative).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 32 del 30 maggio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 19/2003

  1. L'art. 1 della legge regionale 19 novembre 2003, n. 19 (Interventi urgenti per il riequilibrio dei fattori produttivi, la riconversione organizzativa e funzionale e l'incentivazione all'esodo del personale delle agenzie formative) e' sostituito dal seguente:

    'Art. 1 (Finalita). - 1. La presente legge, emanata ai sensi dell'art. 117, commi 3 e 4 della Costituzione, mediante interventi strutturali pluriennali di riequilibrio aziendale e di riconversione produttiva delle agenzie formative iscritte nell'elenco previsto dall'art. 29, comma 1, della legge regionale 17 maggio 1995, n. 111 e successive modificazioni ed integrazioni nonche' attraverso interventi di sostegno ed incentivo ai lavoratori delle agenzie formative interessati da licenziamento collettivo, persegue le seguenti finalita':

    1. rimuovere gli ostacoli derivanti da differenti livelli di flessibilita' della struttura aziendale all'applicazione dei principi della concorrenza e del mercato tra gli operatori, pubblici e privati, dell'istruzione e formazione professionale;

    2. migliorare la qualita' e la funzionalita' del sistema formativo regionale agevolando il riequilibrio dei fattori produttivi e la riconversione organizzativa e funzionale delle agenzie formative private e pubbliche, anche ai fini dell'adeguamento delle sedi e delle prestazioni al sistema di accreditamento e certificazione di qualita';

    3. tutelare i lavoratori dipendenti delle agenzie formative dagli effetti dei processi di riequilibrio e riconversione aziendale;

    4. tutelare i lavoratori dipendenti delle agenzie formative dagli effetti dei licenziamenti collettivi di personale.

  2. Ai fini di cui al comma 1, in base a criteri predeterminati dalla Giunta, la Regione:

    1. valuta i programmi di riequilibrio aziendale e di riconversione produttiva, comprensivi di un piano di esodo, elaborati dalle agenzie formative di cui al comma 1, ne certifica la qualita' e la rispondenza alle finalita' della presente legge;

    2. valuta le istanze di sostegno ed...

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