LEGGE REGIONALE 20 maggio 2008, n. 6 - Disposizioni in materia di tutela delle piante di olivo adulte ai fini della loro classificazione, recupero e cessione. Disciplina concernente l''abbattimento e l''espianto di alberi di olivo.

Disposizioni in materia di tutela delle piante di olivo adulte ai fini della loro classificazione, recupero e cessione. Disciplina concernente l'abbattimento e l'espianto di alberi di olivo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 32 del 30 maggio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a' 1. L'olivo, Olea europea L., costituisce elemento caratterizzante il paesaggio e l'ambiente della Regione Abruzzo, che intende tutelarne la presenza sul territorio di propria competenza anche mediante la conservazione e la rigenerazione, principalmente in loco, delle piante adulte, al fine di recuperarle ai fini produttivi, decorativi, di giardinaggio e per usi ambientali.

Art. 2.

Registro degli Alberi monumentali di Olivo 1. E' istituito, presso la direzione agricoltura, foreste e sviluppo rurale alimentazione caccia e pesca (di seguito denominata 'Direzione agricoltura'), il 'Registro degli alberi monumentali di olivo' della Regione Abruzzo, nel quale sono iscritti gli olivi adulti che, anche in esemplari isolati, per eta', forma, dimensioni, rarita', valenza culturale. storica, geografica o per una specifica connessione con un manufatto, costituiscono elemento caratteristico del paesaggio.

  1. All'istituzione e all'aggiornamento del Registro provvede la direzione agricoltura. su segnalazione degli enti pubblici regionali, provinciali, comunali, delle associazioni ambientalistiche e di singoli privati.

  2. Per l'istituzione del registro, la direzione agricoltura definisce uno specifico progetto per il primo censimento delle piante monumentali esistenti, procedendo all'affidamento dello stesso attraverso procedure ad evidenza pubblica. Alla copertura finanziaria del relativo onere quantificato in euro 200.000,00 (duecentomila) si fa fronte per l'anno 2008 con la disponibilita' iscritta nell'ambito della U.P.B. 07.02.003. capitolo n. 102489 della spesa del bilancio regionale.

    Art. 3.

    Divieti e prescrizioni 1. Sono vietati, nel territorio della Regione Abruzzo, l'abbattimento e l'espianto di alberi di olivo in qualsiasi stato vegetativo, salvo i casi consentiti dalla presente legge.

    Art. 4.

    Disciplina autorizzatoria per l'abbattimento e l'espianto 1. I proprietari legittimi o i conduttori muniti di consenso del proprietario delle piante di olivo, possono richiedere alla direzione agricoltura l'autorizzazione all'espianto o all'abbattimento di piante adulte di olivo, quando ricorra uno dei seguenti casi:

    1. sia accertata la morte fisiologica ovvero la permanente improduttivita' delle piante dovuta a cause non rimovibili;

    2. sia riconosciuta l'eccessiva fittezza dell'impianto, tale da arrecare danno all'oliveto;

    3. sia riconosciuta indispensabile la rimozione per:

    1) realizzazione di opere di pubblica utilita';

    2) realizzazione di opere di miglioramento fondiario;

    3) necessita' di costruzione di fabbricati destinati a civile abitazione.

  3. La direzione agricoltura, esaminata la richiesta ed espletati gli accertamenti necessari, rilascia apposita autorizzazione, riguardante l'espianto o l'abbattimento delle piante di olivo.

  4. Sono fatte salve le norme fitosanitarie o i vincoli e le norme regolamentari specifici, finalizzate alla conservazione del...

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