Ordinanza del 24 aprile 2008 emessa dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia sul ricorso proposto dalla Societa' Recuperi Pugliesi S.r.l. contro Provincia di Bari ed altra Ambiente (tutela dell') - Regione Puglia - Smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi provenienti dal territorio extraregionale - Limitazione alle ...

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 353/2008 proposto da:

societa' Recuperi Pugliesi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Vito Di Natale e Giuseppe Mariani, con domicilio eletto presso il primo in Bari, via Guido De Ruggiero 9;

Contro la Provincia di Bari, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Rosa Dipierro e Sabatino Minucci, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Bari, lungomare Nazario Sauro 29; la Regione Puglia, non costituita in giudizio; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della nota prot. n. 4/11 - 6/Rif del 2 gennaio 2008, successivamente pervenuta alla ricorrente, con la quale si fa espresso divieto di smaltire rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti al di fuori dalla Regione Puglia; di qualunque altro atto ad esso connesso, ancorche' non conosciuto.

Per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente, ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 80/1998, come modificato dall'art. 7 della legge n. 205/2000, ad ottenere il danno ingiusto, conseguente all'illegittimo operato della provincia di Bari, attraverso il risarcimento per equivalente.Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della provincia di Bari;

Relatore il referendario Laura Marzano;

Uditi, nella Camera di consiglio del giorno 13 marzo 2008, i difensori delle parti come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

F a t t o

La ricorrente, societa' operante nel settore dello smaltimento e recupero dei rifiuti, smaltisce rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi presso il proprio impianto in Modugno, ancorche' prodotti in ambito extraregionale, in virtu' di autorizzazione conseguita con delibera n. 1622 della giunta provinciale in data 23 giugno 1994.

In data 31 ottobre 2007, il consiglio regionale pugliese ha approvato la legge regionale di iniziativa popolare n. 29 recante la «Disciplina per lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, prodotti al di fuori della Regione Puglia, che transitano nel territorio regionale e sono destinati a impianti di smaltimento siti nella Regione Puglia»; in particolare, la nuova legge regionale e' caratterizzata da una disciplina limitativa che legittima lo smaltimento sul territorio regionale dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti fuori dalla Regione, solo nell'ipotesi in cui gli impianti di smaltimento «siti nella regione Puglia siano gli impianti di smaltimento appropriati piu' vicini al luogo di produzione dei medesimi rifiuti speciali» (art. 3, comma 1, l.r. n. 29 del 2007), prevedendo, a questo proposito, un complesso sistema di certificazioni delle autorita' extraregionali, sostituibili da autocertificazioni, in ordine al rispetto della condizione di «viciniorita» indispensabile per lo smaltimento dei rifiuti sul territorio regionale.

Con nota del 28 novembre 2007, la ricorrente, onde poter continuare a trasportare e smaltire rifiuti speciali provenienti dal Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Basilicata ed Emilia Romagna, ha chiesto al Presidente della Provincia di Bari nonche' al Dirigente del settore ecologia ed ambiente della Provincia di Bari:

ai sensi dell'art.3, commi 2 e 3, b) della legge regionale n. 29/1997, il rilascio del certificato per il trasporto di rifiuti speciali destinati allo smaltimento, anche in assenza della dichiarazione di cui al richiamato articolo 3, comma 3, b), ovvero in assenza di una autodichiarazione di cui all'art. 3 comma 5, della legge regionale predetta

;

di essere espressamente autorizzata allo smaltimento dei rifiuti provenienti da altre regioni, presso il proprio impianto sito in Modugno (Bari), alla via c. da Gammarola, 3 Z.I., ovvero, in alternativa, essere sin d'ora espressamente esonerata dall'invio, con cadenza semestrale, dei certificati e dichiarazioni cli cui all'art. 5 della legge regionale n. 29/07, per la sola attivita' di smaltimento dei rifiuti speciali provenienti da altre regioni

.

Con nota del 2 gennaio 2008, prot. n. 04/11.6/Rif., il Dirigente del servizio «Rifiuti» della Provincia di Bari, espressamente in riscontro alla richiesta della ricorrente protocollata al n. 4386/1 i .6/Rif. del 30 novembre 2007, previo richiamo alla disciplina contenuta nella legge regionale n. 29 del 31 ottobre 2007, ha cosi' provveduto: «... conformemente al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, alla direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975 e successive modificazioni e integrazioni, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 1 52, ove lo smaltimento di rifiuti speciali, presso impianti ubicati nel territorio regionale, avvenga in violazione delle richiamate disposizioni, si riterranno inadempiute le prescrizioni di gestione contenute nei provvedimenti autorizzatori con conseguente comminatoria delle sanzioni normativamente previste».

Il provvedimento del Servizio rifiuti della Provincia di Bari e' stato impugnato dalla ricorrente per i seguenti motivi: 1) Illegittimita' derivata dall'illegittimita' costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 della legge regionale pugliese 31 ottobre 2007, n. 29, per violazione degli articoli 117, 3, 41, 120 della costituzione; 2) Violazione del principio di proporzionalita' dell'azione amministrativa; 3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 1 1 del regolamento CE n. 1013/06; violazione e falsa applicazione del considerando n. I O e degli artt. 4, 5, 6, 7 della direttiva 2006 dicembre CE; 4) Violazione e falsa applicazione degli artt 28, 29 Trattato CEE; violazione del principio di proporzionalita' dell'azione amministrativa.

Si e' costituita in giudizio la Provincia di Bari che, controdeducendo sul merito del...

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