Ordinanza del 7 maggio 2008 emessa dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia sul ricorso proposto da Harshadeva Chanka Likan contro Comune di Milano Telecomunicazioni - Regione Lombardia - Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa - Riconduzione della normativa stessa «nel quadro delle competenze de...

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunziato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al R.G. 720/2008, proposto dal sig. Harshadeva Chanaka Likan rappresentato e difeso dagli avv. Sergio Pezzucchi e Manlio Vicini ed elettivamente domiciliato in Milano, via Visconti Venosta, n. 2, presso l'avv. Giorgio Bonamassa;

Contro il Comune di Milano, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Rita Surano, Antonella Fraschini, Ruggero Meroni, Irma Marinelli, Ariberto Limongelli, Anna Maria Pavin, Maria Sorrenti ed elettivamente domiciliato in Milano, via della Guastalla, n. 8, presso gli uffici dell'Avvocatura comunale; per l'annullamento dell'ordinanza 6 dicembre 2007 (PG 1083195/2007 del 12 dicembre 2007) di cessazione dell'attivita' di centro di telefonia in sede fissa (phone center) di cui e' titolare il ricorrente in Milano, via Tabacchi n. 1, emessa dal direttore del Settore commercio del Comune di Milano e notificato all'interessato il 10 gennaio 2008 nonche' di tutti gli atti presupposti e consequenziali;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Presente alla Camera di consiglio, in data 15 aprile 2008, l'avv. Marco Dal Toso, in sostituzione dell'avv. Ruggero Meroni per l'amministrazione resistente;

Udito il relatore ref. Mara Bertagnolli;

Vista l'ordinanza cautelare n. 594/2008 di accoglimento a termine dell'istanza di sospensione correlata al ricorso in epigrafe indicato, deliberata dalla sezione alla medesima Camera di consiglio in ragione della presente questione di costituzionalita';

Visto l'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Visti gli atti tutti della causa;

F a t t o

Il ricorrente e' titolare in Milano di phone center preesistente all'entrata in vigore della legge della Regione Lombardia 3 marzo 2006, n. 6, con la quale sono state emanate apposite norme «per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa».

Con l'ordinanza impugnata, il Comune di Milano ha disposto la chiusura dell'attivita' di phone center gestita dal ricorrente, per mancata conformazione ai nuovi requisiti (in prevalenza igienico-sanitari e di sicurezza dei locali) disposti dalla predetta legge regionale; quanto sopra, in vincolata applicazione di quest'ultima, la quale - nel disporre per gli esercizi preesistenti un termine di adeguamento annuale - ha altresi' previsto, nei casi di infruttuosa scadenza di tale termine, la cessazione definitiva dell'attivita' senza possibilita' di proroghe, come da combinato disposto dell'art. 9 primo comma, lettera c) e secondo comma, con l'art.12.

In particolare, fra le piu' significative e restrittive novita' in tema di requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali, che il Collegio ritiene sospette sul piano costituzionale, si segnalano le seguenti testuali prescrizioni dell'articolo 8, primo comma: un servizio igienico in uso esclusivo del personale dipendente (lett. e); un servizio igienico riservato al pubblico, anche prossimo al locale nel caso di esercizi gia' attivi all'entrata in vigore della presente legge, ma ad uso esclusivo dello stesso per il locale con superficie fino a 60 metri quadrati (...); un ulteriore servizio igienico per il locale di dimensioni superiori (lett. f); spazio di attesa all'interno del locale di almeno 9 metri quadrati, fino a 4 postazioni telefoniche, provvisto di idonei sedili posizionati in modo da non ostruire le vie di esodo; la sala di attesa dovra' essere aumentata di 2 mq ogni postazione aggiuntiva (lett. h); ogni postazione deve avere una superficie minima di 1 mq ed essere dislocata in modo da garantire un percorso di esodo, libero da qualsiasi ingombro ed avere una larghezza minima di 1,20 m (lett.i).

Alla camera di consiglio del 15 aprile 2008 la sezione ha accolto - a termine, sino alla pronuncia della Corte costituzionale sulla questione oggetto della presente ordinanza - l'istanza incidentale di sospensiva, ritenendo non manifestamente infondata (nei sensi che verranno specificati con la presente ordinanza) la questione di costituzionalita' prospettata dal ricorrente, nei confronti della citata legge regionale n. 6/2006.

D i r i t t o

Oggetto della presente questione di costituzionalita' sono alcune disposizioni della legge della Regione Lombardia n. 6/2006 (gia' indicate in narrativa) che ha regolato l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa, con disposizioni applicabili anche agli esercizi (come nel caso dell'odierno ricorrente) preesistenti all'entrata in vigore della legge stessa.

Le norme sospettate di incostituzionalita', che assumono rilevanza nelle vertenze in esame, riguardano:

l'articolo 1, nella parte in cui riporta la materia oggetto di trattazione alla legislazione residuale regionale sul commercio;

l'articolo 4, che introduce un sistema generalizzato di autorizzazione civica per l'esercizio dell'attivita';

l'articolo 8, nella parte (comma 1, lettere e), f), h), i), e comma 2) in cui introduce - con immediata modifica dei regolamenti vigenti - i nuovi requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali, in connessione agli art. 9, primo comma, lett. e) e secondo comma, nonche' 12, disposizioni queste ultime che regolano il regime transitorio per i vecchi esercizi; cio' in quanto l'ordinanza civica impugnata ha disposto «con effetto immediato» la chiusura dell'esercizio di phone center per mancato tempestivo adeguamento ai nuovi requisiti di cui sopra; la difformita' rispetto a questi ultimi e' poi a sua volta di impedimento al rilascio della specifica autorizzazione richiesta dall'art. 3 gia' citato, giusto il disposto dell'art. 4, terzo comma, lett. c), con riguardo al rilascio del certificato igienico sanitario di cui al successivo art. 8.

Le norme costituzionali di cui si sospetta la violazione riguardano l'articolo 117, in relazione ai vincoli dell'ordinamento comunitario ed al sistema di riparto delle competenze legislative Stato-regione; gli artt. 3 e 41 in relazione, in particolare, ai rilevanti ostacoli che le restrittive prescrizioni in materia...

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