Ordinanza del 7 maggio 2008 emessa dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Laboratorio analisi cliniche e radioimmunologiche Altomari S.r.l. contro Azienda U.S.L. Crotone 5 ed altri Sanita' pubblica - Prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio rese da strutture private accreditate - Obbligo dell'a...

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente sentenza sul ricorso n. 3702 del 2007 proposto dal Laboratorio analisi cliniche e radioimmunologiche Altomari S.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Cristina Lenoci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Cola di Rienzo n. 271;

Contro l'Azienda Unita' Sanitaria Locale Crotone 5 e la Regione Calabria, non costituite in giudizio; il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze ciascuno in persona del rappresentante legale in carica e rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi, 12; e nei confronti del Laboratorio analisi cliniche Lab S.r.l., non costituito; per l'annullamento della nota del direttore generale dell'AUSL di Crotone n. 000794 del 21 marzo 2007 e della deliberazione della Giunta regionale della Calabria n. 169 dell'8 marzo 2007 e per quanto di interesse, del decreto del Ministro della salute adottato di concerto con il Ministro dell'economia avente ad oggetto «Ricognizione e primo aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni sanitarie» e, ove occorra, della delibera della g.r. della Calabria n. 93 del 13 febbraio 2007; la circolare a firma del dirigente del settore Dipartimento tutela della salute e politiche sanitarie del 29 dicembre 2006 prot. 28593 e la deliberazione della medesima autorita' del 6 maggio 2006 recante l'approvazione dello schema tipo di accordo/contratto anno 2006 - Assistenza sanitaria; e per il risarcimento del danno subito e subendo dalla ricorrente;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti della causa;

Nominato relatore all'udienza pubblica del 17 ottobre 2007 il consigliere dott.ssa Linda Sandulli e sentiti gli avvocati come da verbale d'udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

F a t t o

La societa' ricorrente, struttura accreditata con il S.S.N. che eroga prestazioni di specialistica ambulatoriale di diagnostica di laboratorio impugna, chiedendone l'annullamento, i provvedimenti regionali e dell'azienda sanitaria intimata con i quali sono state determinate le tariffe delle prestazioni di specialistica ambulatoriale mediante il richiamo all'art. 3, comma 1 del d.m. 12 settembre 2006 ed e' stato ridotto del 5% rispetto all'anno 2006 il volume delle prestazioni e il relativo budget ed e' stato imposto l'obbligo di praticare uno sconto del 20% sugli importi indicati nel d.m. della salute del 1996 per le medesime prestazioni di diagnostica di laboratorio.

Si duole, inoltre, della determinazione che stabilisce che nel caso in cui le prestazioni di assistenza ospedaliera, di assistenza specialistica ambulatoriale e residenziale e semiresidenziale dovessero superare i limiti massimi di spesa rispettivamente stabiliti per ciascuna azienda sanitaria non sorgerebbe alcun diritto alla remunerazione ai sensi della sentenza dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 2006.

Deduce i seguenti motivi:

1) illegittimita' del decreto ministeriale (Salute di concerto con economia e finanze) del 12 settembre 2006 nella misura in cui costituisce fonte dei provvedimenti regionali e dell'azienda sanitaria. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 796, lettera o) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e conseguentemente dei provvedimenti regionali e dell'azienda sanitaria applicativi.

2) In particolare per quello che riguarda il d.m. indicato al punto precedente: violazione di legge, del principio di buon andamento e di affidamento del cittadino nell'azione della p.a. di cui all'art. 97 della Costituzione. Violazione dell'art. 41 della Costituzione. Violazione ed elusione del principio del «giudicato». Violazione del principio del giusto procedimento. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 170 e 171 , della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in relazione alla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8-sexies, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, come modificato dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 299. Violazione del «Patto per la salute» del 28 settembre 2007. Violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto; travisamento dei fatti; difetto di istruttoria; incongrua motivazione; contraddittorieta'; disparita' di trattamento; illogicita', perplessita' ed ingiustizia manifesta. Sviamento.

3) Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialita' che portano alla realizzazione del giusto procedimento ex art. 97 della Costituzione. Violazione degli articoli 3, 24, 32, 41, 72, 81 , 113, 117, 118 e 121 della Costituzione. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 796, lettera o) della legge n. 296 del 27 dicembre 2006.

4) Illegittimita' derivata della nota del d.g. ASL Crotone 5 del 21 marzo 2007, della deliberazione della g.r. Calabria dell'8 marzo 2007, n. 169, e della circolare del dirigente del Dipartimento tutela della salute e politiche sanitarie della Regione Calabria prot. 28593 del 29 dicembre 2006.

5) Illegittimita' autonoma della nota del d.g. ASL Crotone 5 del 21 marzo 2007, della deliberazione della g.r. Calabria 8 marzo 2007, n. 169, e della circolare del dirigente del Dipartimento tutela della salute e politiche sanitarie della Regione Calabria prot. 28593 del 29 dicembre 2006.

6) Violazione di legge, del principio di buon andamento e di affidamento del cittadino nell'azione della p.a. di cui all'art. 97 della Costituzione. Violazione dell'art. 41 della Costituzione. Violazione del principio del giusto procedimento anche in relazione alla violazione e mancata applicazione degli articoli 8-quinquies e sexies del d.lgs. 30 dicembre 1992, come modificato dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 299. Violazione degli articoli 21, quinquies, 21-octies e nonies della legge n. 241 del 1990, eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto; travisamento dei fatti; difetto di istruttoria; incongrua motivazione; contraddittorieta'; disparita' di trattamento; illogicita', perplessita' ed ingiustizia manifesta. Sviamento.

7) Violazione di legge, del principio di buon andamento e di affidamento del cittadino nell'azione della p.a. di cui all'art. 97 della Costituzione. Violazione dell'art. 41 della Costituzione. Violazione del principio del giusto procedimento anche in...

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