LEGGE REGIONALE 10 marzo 2008, n. 2 - Provvedimenti urgenti a tutela della Costa Teatina.
Provvedimenti urgenti a tutela della Costa Teatina.
(Pubblicata nel supl. str. al Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 2 del 21 marzo 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
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La Regione Abruzzo, nel rispetto dell'art. 32 della Costituzione italiana, del principio di precauzione sancito dall'art.
174, paragrafo 2 del trattato istitutivo dell'Unione europea, e del principio di tutela della salute pubblica sancito dall'art. 152 del trattato di Amsterdam, nell'ambito della programmazione territoriale, socio-economica ed ambientale rivolta al perseguimento di uno sviluppo sostenibile, garantisce che le decisioni amministrative relative ai progetti ed agli interventi di cui alle direttive 85/337
CEE, 97/11 CE, 96/61 CE e 42/2001 CE relative alla valutazione di impatto ambientale ed alla valutazione ambientale strategica (VAS) sono prese nel rispetto delle esigenze di salvaguardia e tutela:
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della salute umana, della conservazione delle risorse, nonche' del miglioramento della qualita' umana della vita;
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della protezione e conservazione delle risorse naturali;
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della sicurezza del territorio.
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Lo strumento di realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, lettera a), b) e c) e' uno studio finalizzato a comprendere i potenziali rischi o benefici di qualsiasi progetto, piano o programma che riveste interesse per la comunita' abruzzese.
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Questo strumento, di seguito definito valuatazione di impatto sanitario (VIS) supera il concetto di mera valutazione ambientale approdando ad un approccio valutativo interato tra ambiente e salute.
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Entro novanta giorni dall'approvazione della presene legge l'Agenzia sanitaria regionale, di concerto con l'ARTA predispone le linee guida per la valutazione del rischio sanitario determinato da fonti di inquinamento ambientale.
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Nelle more della definizione della disciplina regionale, in ossequio al disposto degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 trovano applicazione le disposizioni di cui alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni. La Regione, le province, le comunita' montane e i comuni provvedono, nell'ambito del procedimento di elaborazione ed approvazione dei propri piani, alla preventiva valutazione degli effetti sull'ambiente derivanti dalla loro attuazione in riferimento alla normativa nazionale e comunitaria. Gli esiti della valutazione di...
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