LEGGE REGIONALE 10 marzo 2008, n. 2 - Provvedimenti urgenti a tutela della Costa Teatina.

Provvedimenti urgenti a tutela della Costa Teatina.

(Pubblicata nel supl. str. al Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 2 del 21 marzo 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

  1. La Regione Abruzzo, nel rispetto dell'art. 32 della Costituzione italiana, del principio di precauzione sancito dall'art.

    174, paragrafo 2 del trattato istitutivo dell'Unione europea, e del principio di tutela della salute pubblica sancito dall'art. 152 del trattato di Amsterdam, nell'ambito della programmazione territoriale, socio-economica ed ambientale rivolta al perseguimento di uno sviluppo sostenibile, garantisce che le decisioni amministrative relative ai progetti ed agli interventi di cui alle direttive 85/337

    CEE, 97/11 CE, 96/61 CE e 42/2001 CE relative alla valutazione di impatto ambientale ed alla valutazione ambientale strategica (VAS) sono prese nel rispetto delle esigenze di salvaguardia e tutela:

    1. della salute umana, della conservazione delle risorse, nonche' del miglioramento della qualita' umana della vita;

    2. della protezione e conservazione delle risorse naturali;

    3. della sicurezza del territorio.

  2. Lo strumento di realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, lettera a), b) e c) e' uno studio finalizzato a comprendere i potenziali rischi o benefici di qualsiasi progetto, piano o programma che riveste interesse per la comunita' abruzzese.

  3. Questo strumento, di seguito definito valuatazione di impatto sanitario (VIS) supera il concetto di mera valutazione ambientale approdando ad un approccio valutativo interato tra ambiente e salute.

  4. Entro novanta giorni dall'approvazione della presene legge l'Agenzia sanitaria regionale, di concerto con l'ARTA predispone le linee guida per la valutazione del rischio sanitario determinato da fonti di inquinamento ambientale.

  5. Nelle more della definizione della disciplina regionale, in ossequio al disposto degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 trovano applicazione le disposizioni di cui alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni. La Regione, le province, le comunita' montane e i comuni provvedono, nell'ambito del procedimento di elaborazione ed approvazione dei propri piani, alla preventiva valutazione degli effetti sull'ambiente derivanti dalla loro attuazione in riferimento alla normativa nazionale e comunitaria. Gli esiti della valutazione di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT