Ordinanza del 20 marzo 2008 emessa dal Tribunale di Savona nel procedimento civile promosso da Chigo Paolo contro I.N.P.S. Previdenza - Pensioni INPS - Maggiorazione pensionistica di lire trentamila mensili attribuita dalla legge 15 aprile 1985, n. 140 agli appartenenti alle categorie di cui alla legge n. 336/1970 (ex combattenti e assimilati) -...

IL GIUDICE DEL LAVORO

Visti gli atti del proc. n. 689/A/2007 R.G. Lav. promosso da: Ghigo Paolo (avv. Alessandra Magliotto) contro Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (avv. Giuseppe Iovino, avv. Rita Pisanu), a scioglimento della riserva assunta il 6 marzo 2008 pronuncia la seguente ordinanza.

Parte ricorrente ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 505 della legge 24 dicembre 2007 n. 544 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008), norma con la quale il legislatore ha stabilito che l'articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1985, n. 140 si interpreta nel senso che la maggiorazione del trattamento pensionistico in favore di ex combattenti e assimilati, prevista dal comma 1 del medesimo articolo, si perequa a partire dal momento della concessione della maggiorazione medesima agli aventi diritto.

Parte ricorrente ha sollevato la predetta questione di legittimita' costituzionale rilevando che la norma, pur autoqualificandosi di «interpretazione autentica», verrebbe in effetti ad innovare retroattivamente la disciplina con la quale il legislatore aveva inteso garantire un adeguamento dinamico nel tempo del valore della maggiorazione (in origine pari a £ 30.000 mensili), in attuazione del piu' generale principio di adeguatezza delle prestazioni previdenziali (art. 38 Cost.), e ne verrebbe a determinare in concreto la sostanziale e irrazionale abrogazione per il periodo compreso tra il 1 gennaio 1985 e l'effettivo inserimento della maggiorazione de qua nel singolo trattamento pensionistico. Per effetto della disposizione impugnata si perverrebbe inoltre, ad avviso del ricorrente, ad una ingiustificata disparita' di trattamento , rilevante sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., tra coloro che in forza del medesimo titolo, di ex combattente o assimilato, si vedrebbero riconosciuta una maggiorazione del trattamento pensionistico di importo differente solo in ragione della data di decorrenza della pensione, differenza non razionale in quanto contrastante con la ratio perequativa sottesa al comma 3 dell'art. 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140.

La questione risulta rilevante ai fini del decidere dal momento che oggetto del presente giudizio e' l'azione del ricorrente volta ad ottenere la perequazione automatica della maggiorazione di cui all'art. 6 comma 3 della legge 15 aprile 1985, n. 140, nella misura mensile risultante dal calcolo effettuato sull' importo iniziale di £ 30.000 successivamente incrementato a decorrere dal gennaio 1985 anziche', come sostenuto dall'Inps, a decorrere dalla data di liquidazione della maggiorazione medesima.

La predetta questione di legittimita' costituzionale appare altresi' non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione.

Al riguardo e' in primo luogo condivisibile il dubbio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 505 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in quanto con tale disposizione il legislatore risulta avere esercitato il potere di interpretazione autentica in violazione dei canoni di ragionevolezza, frustrando la ratio perequativa sottesa alla disposizione interpretata e venendo a ledere il bene tutelato dalla norma, vale a dire il mantenimento del tempo dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali.

E' costante l'affermazione della Corte...

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