LEGGE REGIONALE 16 giugno 2008, n. 14 - Norme per la valorizzazione del paesaggio.

Norme per la valorizzazione del paesaggio.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 25 del 19 giugno 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Principi e finalita' 1. La Regione, secondo i principi enunciati nell'articolo 9 della Costituzione, nella Convenzione europea del paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e negli articoli 6 e 8 dello Statuto, riconosce il paesaggio quale componente essenziale del contesto di vita della popolazione e ne preserva i valori culturali e naturali.

  1. Per le finalita' di cui al comma 1 la Regione promuove ed attua politiche volte alla valorizzazione, alla pianificazione ed alla riqualificazione del paesaggio, nonche' concorre alla sua tutela.

    Verifica inoltre l'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio delle attivita' di governo. La Giunta regionale, in sede di adozione dei provvedimenti, riconosce e dichiara espressamente di avere svolto la verifica di incidenza.

    Art. 2.

    Azioni e programma di interventi 1. Nell'ambito dei principi e delle finalita' di cui all'art. 1, la valorizzazione del paesaggio a tutti i livelli di governo si attua attraverso:

    1. la predisposizione di strumenti di pianificazione del paesaggio secondo le indicazioni contenute nella normativa in materia di governo del territorio;

    2. l'avvio di attivita' di comunicazione e di sensibilizzazione della societa' civile e degli operatori pubblici e privati al valore del paesaggio;

    3. la promozione di attivita' di formazione e di educazione nel settore della conoscenza e delle trasformazioni del paesaggio;

    4. l'elaborazione di studi, analisi e ricerche per l'individuazione, la conoscenza e la valutazione dei paesaggi e per la predisposizione di atti di indirizzo e di recepimento della normativa nazionale e comunitaria;

    5. l'incentivazione alla ricerca della qualita' nel progetto di paesaggio attraverso il ricorso al concorso di idee o di progettazione;

    6. la promozione ed il finanziamento di progetti per il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione della qualita' paesaggistica e per la realizzazione di elementi paesaggistici coerenti e in integrati con il contesto, di cui agli articoli 3 e 4.

  2. La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni...

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