Sentenza nº 97 da Abruzzo, L'Aquila, 25 Gennaio 2013

Data di Resoluzione25 Gennaio 2013
EmittenteAbruzzo - L'Aquila

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Saverio Corasaniti, Presidente

Alberto Tramaglini, Consigliere

Maria Abbruzzese, Consigliere, Estensore

per l'annullamento

DEL PROVVEDIMENTO DEL COMUNE N. 0048373 DEL 21.11.2007 RELATIVO ALLO SPOSTAMENTO DEL CANALE 63 UHF MEDIASET 2 PRESSO LA STAZIONE RADIOELETTRICA IN LOC. MONTE LUCO.

sul ricorso numero di registro generale 87 del 2008, proposto da:

Elettronica Industriale S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Mangialardi, con domicilio eletto presso avv. Stefano Recchioni in L'Aquila, via Colle Pretara, 31/F.;

Comune dell'Aquila in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Domenico De Nardis, Paola Giuliani, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Comune in L'Aquila, via G. Pastorelli, 18/C;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune dell'Aquila in persona del Sindaco p.t.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2013 il dott. Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso indicato in epigrafe, la Elettronica Industriale s.p.a. ha impugnato il provvedimento con il quale il Comune dell'Aquila, con riferimento alla istanza presentata il 20 luglio 2005 e alla comunicazione del 7.11.2007 di parte ricorrente per lo spostamento del canale 63 UHF Mediaset 2 presso la stazione radioelettrica di proprietà di quest'ultima, ha diffidato la ricorrente medesima dal realizzare i lavori di insediamento di un impianto radiotelevisivo in località Monte Luco di Roio (pratica n.78/05) sul presupposto che, dal momento che era in corso il procedimento di approvazione del Regolamento per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telefonia mobile e per l'emittenza radiotelevisiva e di una variante urbanistica della quale occorreva tener corso in sede di rilascio delle autorizzazioni de quibus, non fosse intervenuto alcun silenzio assenso e che non fosse concluso il procedimento autorizzatorio stante la necessità di acquisire il parere del Comitato provinciale ex art. 9 L.R. 45/04 ?dell'istituzione del quale lo scrivente ufficio non ha ancora avuto notizia?; contestualmente la ricorrente proponeva domanda risarcitoria per tutti i danni subiti in conseguenza dei provvedimenti impugnati.

La ricorrente precisava che l'istanza proposta al Comune in data 20 luglio 2005 era volta unicamente allo spostamento dell'esercizio dell'impianto dall'attuale infrastruttura ad altra limitrofa, senza alcun intervento di ampliamento o modifica degli impianti esistenti, in conformità ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione di cui alla normativa in vigore; il Comune dell'Aquila, dopo aver richiesto integrazioni documentali (in data 5 ottobre 2005), dichiarava sospeso il procedimento (in data 12 aprile 2006) in attesa del parere dell'ARTA; intervenuto quest'ultimo, il Comune comunicava un nuova sospensione essendo ?in corso di approvazione il Regolamento per la telefonia mobile? (in data 10 aprile 2007), invitando la Provincia del'Aquila ad esprimere il parere di cui all'art. 9 L.R. 45/2004 e gli uffici del settore ambiente e Amministrazione separata di Roio ad assumere le proprie determinazioni in eventuale raccordo con la società richiedente in ordine alla natura demaniale civica dei terreni; a seguito di ulteriore nota della richiedente, il Comune emanava infine il provvedimento impugnato.

Da qui il ricorso che deduce: 1) Violazione di legge e regolamento: artt. 3, 41, 42 e 97 Cost.; art. 8, comma 6, L. 22 febbraio 2001, n.36; art. 41 L. 1 agosto 2002, n.166; artt. 86, 87 D.lgs. 1 agosto 2003, n.259 (Codice delle comunicazioni elettroniche); artt. 3 e 4 D.P.C.M. 8 luglio 2003; artt. 1, 2 e 3, l. 7 agosto 1990, n.241; Eccesso di potere, sviamento della causa tipica, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, irragionevolezza, illogicità, genericità, perplessità: il Comune ha ritenuto non applicabile la disciplina generale per l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e radio trasmittenti, come prevista dall'art. 87 del D.Lgs. 259/2003 stante l'entrata in vigore...

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