Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 7 luglio 2008 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Amministrazione pubblica - Norme della Regione Liguria - Ordinamento degli uffici regionali - Dirigenza - Modifiche al comma 1-bis dell'art. 18 della legge della Regione Liguria 20 giugno 1994, n. 26 - Incar...

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato;

Nei confronti della Regione Liguria, in persona del suo presidente per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 - Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008 - negli artt. 3, comma 1, 5, 11, 12, comma 1, lett. c), 46, comma 3, lett. a) e lett. b) (B.U.R. n. 4 del 29 aprile2008).

Art. 3, comma 1. - Modifiche al comma 1-bis dell'art. 18 della legge regionale 20 giugno 1994, n. 26 (Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici regionali).

Il comma in esame sostituisce l'art. 18, comma 1-bis della legge regionale 20 giugno 1994, n. 26, recante "Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici regionali", che indicava entro il "5 per cento dei dirigenti", la percentuale per il conferimento degli incarichi dirigenziali a tempo determinato.

In base alla nuova disposizione, invece, "le parole "entro il limite del 5 per cento dei dirigenti" sono sostituite con le parole "fino al 30 per cento dei dirigenti a dipendenti dell'amministrazione regionale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi pubblici per la dirigenza"".

La nuova previsione eleva, dunque, in modo consistente il limite imposto dalla precedente normativa regionale, senza che peraltro del ricorso al riconoscimento degli incarichi dirigenziali a tempo determinato nei termini ora previsti e che comportano una variazione significativa nell'organizzazione regionale, venga fornita ragione giustificatrice.

Non puo', pertanto, non censurarsi sul piano della ragionevolezza e della buona amministrazione la scelta operata dal legislatore regionale nell'ampliare la possibilita' di riconoscere gli incarichi dirigenziali a tempo determinato.

La norma in esame appare, pertanto, violare gli artt. 3 e 97 della Costituzione, tanto piu' se si considera che, anche a livello nazionale, il limite percentuale per l'attribuzione degli incarichi di funzioni dirigenziali non supera l'8 per cento (v. art. 19, comma 6 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

Art. 5. - Inquadramento personale dirigente.

La norma dispone che "a decorrere dalla data di attribuzione sono confermati nella posizione economica e giuridica posseduta alla data di entrata in vigore della presente legge, i dipendenti regionali...

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