LEGGE REGIONALE 23 novembre 2012, n. 43 - Modifiche all'articolo 8, commi 1 e 1-bis della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 'Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanita' e prevenzione' e disposizioni in materia sanitaria, sociale e socio-sanitaria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 97 del 27 novembre 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifica dell'art. 8, comma 1, della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 1. Il comma 1, dell'art. 8, della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 e successive modificazioni, e' cosi' sostituito: «1. In conformita' a quanto previsto, rispettivamente, dall'art. 13, comma 6, e dall'art. 14, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni, l'importo introitato a seguito dei pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro" e successive modificazioni e dell'art. 14, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 81/2008, integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dalle aziende...

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