n. 293 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 giugno 2012 -

IL CONSIGLIO DI STATO Ha pronunciato la presente ordinanza con sentenza parziale: 1) sull'appello principale numero di registro generale 5472 del 2008, proposto dal Ministero dell'universita' e della ricerca e dall'Universita' degli Studi di Bologna "Alma Mater Studiorum", rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Contro Lorenzo Gasperoni e Maria Carla Mazzotti, rappresentati e difesi dagli avv. Andrea Fornasari, Michele Bonetti, Cristina Rimondi, con domicilio eletto presso Michele Bonetti in Roma, viale Angelico 97;

2) sull'appello principale proposto da Giovanna Accolti, Niccolo' Principi, Irene Sgambaro, Margherita Tiezzi, Valentina Valpiani e Claudia Zanetti, rappresentati e difesi dagli avv. Andrea Fornasari, Michele Bonetti, Cristina Rimondi, con domicilio eletto presso Michele Bonetti in Roma, viale Angelico 97;

Contro il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e l'Universita' degli studi di Bologna "Alma Mater Studiorum", in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica e nei confronti di Davide Campagna entrambi per la riforma della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA, SEZIONE I n. 1773/2008, resa tra le parti, concernente diniego di ammissione al corso di laurea specialistica a ciclo unico medicina e chirurgia. Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2012 il Cons. Rosanna De Nictolis e udito per le amministrazioni appellanti l'avvocato dello Stato Fedeli. 1. Con ricorso di primo grado al Tar Emilia Romagna, sede di Bologna, notificato l'11 ottobre 2007 i signori Accolti, Gasperoni, Mazzotti, Principi, Sgambaro, Mezzi, Valpiani e Zanetti (insieme ad altri 3 soggetti che non sono parti del presente giudizio di appello) hanno impugnato la graduatoria delle prove selettive per l'ammissione alla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Bologna per l'anno accademico 2007/2008, in cui non si sono collocati in posizione utile. 1.1. Hanno sostenuto l'illegittimita' dell'annullamento ministeriale di due degli ottanta quesiti (il n. 71 e il n. 79), l'irregolare svolgimento delle prove, l'illegittimita' della previsione di graduatorie diversificate per singole facolta'. 1.2. Con successivi motivi aggiunti al ricorso di primo grado, notificati il 9 novembre 2007, hanno proposto ulteriori censure contro la graduatoria e l'annullamento ministeriale dei quesiti 71 e 79;

hanno contestato anche i quesiti 9, 13 e 14;

hanno impugnato altresi' il d.m. 17 maggio 2007 e il d.m. 19 giugno 2007. 1.3. Con un secondo atto di motivi aggiunti, notificato il 21 gennaio 2008, e' stato impugnato il d.m. 21 novembre 2007 con cui il Ministero dell'universita' e della ricerca ha confermato gli atti e le operazioni del procedimento di correzione degli elaborati sulla base di 78 anziche' di 80 quesiti. 1.4. Nel corso del giudizio di primo grado era stata accolta la domanda cautelare limitatamente ai candidati Gasperoni e Mazzotti, ma il Consiglio di Stato riformava il provvedimento cautelare di primo grado, con ordinanza della VI sezione n. 1092/2008. 2. Il Tar adito, con la sentenza in epigrafe (Tar Emilia - Romagna, Bologna, sez. I, 8 maggio 2008 n. 1773): - ha dichiarato-inammissibile il ricorso di primo grado per genericita' e per conflitto di interesse, essendo stato proposto da 11 candidati senza indicare le rispettive posizioni e il rispettivo interesse all'annullamento della sola graduatoria o dell'intera procedura;

- ha esaminato il primo motivo del primo atto di motivi aggiunti, in relazione al quale ha rilevato che: l'ultimo soggetto collocato in posizione utile in graduatoria (al 335° posto) ha conseguito 47 punti;

dei candidati ricorrenti, gli unici che, con la prova di resistenza, ove fosse fondato il ricorso, potrebbero raggiungere o superare tale punteggio, sono Santucci, Gasperoni e Mazzotti;

sicche' tutti gli altri non hanno interesse al ricorso;

quanto, poi, alla Santucci, non avendo risposto al quesito 71 e avendo dato risposta esatta ai quesiti 13 e 14, non ha del pari a dolersi dell'annullamento del primo e degli asseriti vizi dei secondi;

i candidati Gasperoni e Mazzotti, avendo dato risposta esatta al quesito 71, hanno interesse a dolersi del suo annullamento;

l'annullamento del quesito 71 (motivato in base al rilievo che erano due le possibili risposte esatte) secondo il Tar sarebbe illegittimo perche' ha leso l'affidamento di coloro che vi avevano dato risposta esatta;

- ha respinto il secondo motivo del primo atto di motivi aggiunti, con cui si censurava il sistema di graduatorie separate in luogo di una unica nazionale;

- ha ritenuto fondato il secondo atto di motivi aggiunti, nei limiti in cui ha accolto il primo atto di motivi aggiunti, ossia limitatamente alla posizione dei candidati Gasperoni e Mazzotti. 3. La sentenza e' stata gravata - anzitutto con appello principale del Ministero dell'universita' e della ricerca e dell'Universita' di Bologna, notificato ai soli candidati Gasperoni e Mazzotti. 3.1. E' stato poi proposto un secondo appello (qualificato: ricorso in appello contenente motivi aggiunti) proposto dai signori Giovanna Accolti, Niccolo' Principi, Irene Sgambaro, Margherita Tiezzi, Valentina Valpiani e Claudia Zanetti. 3.2. Tale secondo appello, confluito nel medesimo fascicolo del primo appello principale, va qualificato come appello principale e non come appello incidentale, atteso che l'appello incidentale presuppone la ricevuta notifica dell'appello principale, che nella specie non vi e' stata. 4. La domanda cautelare di sospensione della sentenza, proposta con il primo appello principale, e' stata accolta, e per l'effetto nessuno dei candidati ricorrenti in primo grado e' stato ammesso al corso di laurea. 5. I due appelli principali devono essere riuniti, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza. 6. Nell'ordine logico delle questioni va esaminato per primo l'appello principale delle Amministrazioni (Ministero e Universita'). 6.1. Si contesta il capo di sentenza che ha ritenuto illegittimo l'annullamento in autotutela del quesito 71. Si osserva che tale quesito era errato perche' consentiva due risposte esatte, e pertanto era in contrasto con l'art. 3, comma 2, d.m. 17 maggio 2007, a tenore del quale i quesiti a risposta multipla devono consentire una sola risposta esatta tra le cinque proposte. Non sarebbe stata lesa la par condicio, perche' l'annullamento in autotutela ha avuto effetti per tutti i concorrenti. L'annullamento in autotutela mirerebbe anche a neutralizzare il rischio che, essendovi piu' di una risposta esatta, la risposta esatta in concreto sia stata frutto del caso e non di una scelta consapevole. La sentenza viene contestata anche laddove afferma che le singole commissioni avrebbero potuto risolvere l'anomalia del quesito applicando le regole di ermeneutica contrattuale. 7. L'appello delle Amministrazioni e' fondato. 7.1. Dispone l'art. 3, commi 1 e 2, d.m. 17 maggio 2007: "Prova di ammissione ai corsi di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria. 1. Per l'accesso ai corsi di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, le relative prove di ammissione, di contenuto identico sul territorio nazionale, sono predisposte dal Ministero dell'universita' e della ricerca avvalendosi di una apposita commissione di esperti, costituita con decreto ministeriale che opera in conformita' dei commi seguenti. 2. La prova di ammissione per l'accesso a ciascun corso di laurea specialistica/magistrale, di cui al comma precedente, consiste nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola esatta ha le cinque indicate su argomenti di: - logica e cultura generale;

- biologia;

- chimica;

- fisica e matematica". Costituisce pertanto prescrizione imperativa quella secondo cui ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta tra le cinque proposte. Ne consegue che sono illegittimi non solo i quesiti che non prevedono nessuna risposta esatta, ma anche quelli che prevedono piu' di una risposta esatta. L'annullamento di tali quesiti in via di autotutela, deve essere vagliato alla luce dei consueti canoni dell'interesse pubblico concreto e attuale all'annullamento di atto illegittimo, al ragionevole lasso temporale, alla valutazione comparativa dei contrapposti interessi (art. 21-nonies, l. n. 241 del 1990). Tali canoni sono stati pienamente rispettati, in quanto: - vi e' l'illegittimita' dell'atto;

- vi e' l'interesse pubblico concreto e attuale a rimuovere l'illegittimita', e il rispetto di un termine ragionevole per l'esercizio dell'autotutela, atteso che al momento dell'annullamento in autotutela la procedura era in corso;

- vi e' stata una corretta valutazione comparativa degli interessi pubblico e privati, perche' un quesito con una pluralita' di risposte esatte altera la correttezza della prova concorsuale (atteso che aumenta il rischio di una risposta casuale che si riveli esatta), e per l'effetto la par condicio tra i concorrenti. Ne' puo' ritenersi che debba essere tutelato il ragionevole affidamento di chi ha dato al quesito 71 una delle due risposte esatte, perche' non puo' esserci ragionevole affidamento a fronte di un quesito che prevede piu' di una risposta esatta. Va poi considerato che a fronte di uno o piu' quesiti inesatti, l'amministrazione...

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