n. 177 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 novembre 2012 -

Il Presidente del Consiglio dei Ministri in persona del suo Presidente p.t., rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale della legge della Regione Valle d'Aosta n. 27 del 31 luglio 2012 (pubblicata sul BUR n. 37 del 4 settembre 2012), recante «Modificazioni alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (deleghe ai comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio) e ad altre disposizioni in materia di tutela del paesaggio». Nella seduta del 16 ottobre 2012 il Consiglio dei Ministri ha approvato la determinazione di impugnare dinanzi alla Corte costituzionale la legge della Regione Valle d'Aosta n. 27 del 31 luglio 2012, recante «Modificazioni alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (deleghe ai comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio) e ad altre disposizioni in materia di tutela del paesaggio», secondo quanto si argomenta e si deduce come segue. Diritto La legge della Regione Valle d'Aosta n. 27 del 2012 presenta profili d'illegittimita' costituzionale con riferimento agli artt. 3, 9 e 10. Le disposizioni censurate, nel modificare alcune norme della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18, introducono disposizioni in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., con le norme interposte, di fonte ordinaria, direttamente attuative degli artt. 9 e 117 cit. Cost., contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004, artt. 146 e 167, decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2010), con l'art. 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione, nonche' con le norme dello statuto speciale della Valle d'Aosta, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (art. 2). Occorre premettere che, sebbene la potesta' di emanare norme legislative nella materia della tutela del paesaggio sia stata riconosciuta alla Regione Valle d'Aosta dall'art. 2, comma 1, lettera q) dello statuto, lo stesso art. 2 dispone anche che la stessa deve essere esercitata «in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica». Al riguardo, la Corte costituzionale ha riconosciuto la natura di norme di grande riforma economica e sociale, opponibili anche alla...

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