n. 176 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 ottobre 2012 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587 per il ricevimento degli atti, Fax 06/96514000 e PEC ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la Regione Abruzzo (C.F. 80003170661) in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, Piazza S. Giusto Palazzo Centi - L'Aquila - c.a.p. 67100, per la declaratoria della illegittimata' costituzionale dell'art. 3, comma 4, lettere a) e b), comma 5 della legge della Regione Abruzzo n. 44 del 10 agosto 2012 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 46 del 29 agosto 2012, recante «"Norme per la diffusione di metodologie alternative alla sperimentazione animale» in quanto contengono alcune disposizioni che contrastano i principi statali in materia di tutela della salute e, pertanto, violano l'art. 117, terzo comma, e 81 della Costituzione, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 16 ottobre 2012. Fatto La legge della regione Abruzzo 10 agosto 2012, n. 44, recante «Norme per la diffusione di metodologie alternative alla sperimentazione animale» presenta profili di illegittimita' costituzionale con riferimento all'art. 3, comma 4, lettere a) e b), e comma 5. In particolare: 1) l'art. 3, dopo aver istituito, ai commi 1, 2 e 3, l'Osservatorio regionale sulla sperimentazione animale (ORSA) per il trattamento della documentazione relativa ai protocolli di sperimentazione animale in ambito regionale, disciplinandone la composizione, e prevedendo che tale Osservatorio attiva e gestisce un sistema informativo regionale per la registrazione della documentazione trattata, al successivo comma 4 dispone che «i dati e le informazioni elaborati dall'ORSA sono raccolti annualmente in un Rapporto annuale pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo contenente: a) l'elenco aggiornato degli stabilimenti di allevamento e degli stabilimenti fornitori autorizzati a livello regionale;

  1. il numero e le specie di animali utilizzati in esperimenti negli stabilimenti utilizzatori;

  2. le finalita' e le tipologie dell'esperimento;

  3. il numero e le specie degli animali ceduti o detenuti dagli stabilimenti di allevamento». Tale ultima disposizione, limitatamente alle lettere b) e c), eccede dalle competenze regionali. Essa, infatti, attribuendo...

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