n. 174 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 ottobre 2012 -

Ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri (codice fiscale n. 80188230587), con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato (codice fiscale n. 80224030587), fax: 0696514300 - PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, presso cui domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la regione Abruzzo in persona del Presidente della giunta regionale pro tempore avverso la legge regionale Abruzzo 10 agosto 2012, n. 43, pubblicata nel BUR n. 46 del 29 agosto 2012. La legge della regione Abruzzo n. 43 del 10 agosto 2012, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale del 13 dicembre 2004, n. 47 (Disciplina delle relazioni tra la regione Abruzzo e le comunita' di abruzzesi nel mondo)» interviene in materia di sostegno alla comunita' di cittadini di abruzzesi nel mondo ed alle loro associazioni. Sennonche' tale provvedimento presenta taluni profili di illegittimita' costituzionale che ne impongono l'impugnativa. In particolare, l'art. 13, comma 2, aggiunge, dopo il comma 3 dell'art. 26 della legge regionale n. 47/2004, i commi 3-bis e 3-ter, i quali prevedono rispettivamente che «Agli oneri correnti derivanti dall'attuazione degli articoli 1-bis, 16, e 17 per ciascuno degli esercizi 2012, 2013 e 2014 si fa fronte, senza oneri aggiuntivi, con le risorse iscritte nel capitolo di spese 13.01.002 - 21625 denominato «Interventi per cittadini abruzzesi emigrati - legge regionale 13 dicembre 2004, n. 47» e che «Alle spese d'investimento indotte dagli articoli -bis, 16 e 17, per ciascuno degli esercizi 2012, 2013 e 2014 si fa fronte, senza oneri aggiuntivi, con le risorse iscritte nel capitolo di spese 13.02.001 - 22425 denominato «Interventi in conto capitale a favore dei cittadini abruzzesi emigrati - legge regionale 13 dicembre 2004, n. 47». Come si vede, gia' dal tenore letterale emerge che tali disposizioni regionali prevedono oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria, non essendo attualmente iscritte risorse sui capitoli di spesa 13.01.002 - 21625 e 13.02.001 - 22425 per la copertura degli oneri di cui agli articoli 1-bis, 16, e 17 della legge regionale n. 47 del 2004. Orbene, per tali ragioni, le disposizioni richiamate violano il principio di copertura finanziaria di cui all'art. 81 Cost., in quanto la potesta' legislativa regionale viene esercitata in violazione dell'obbligo di copertura...

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