LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2007, n. 35 - Legge finanziaria 2008.

Legge finanziaria 2008.

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 52 del 29 dicembre 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Determinazioni di aliquote di tributi di competenza regionale, finanziamento di leggi regionali e riduzione di autorizzazioni di spesa.

  1. Ai sensi dell'art. 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui alle lettere a) e b) dell'art. 72 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali), sono ridotte allo 0,9%.

  2. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

    1. la lettera b) del comma 3 dell'art. 1 e gli articoli 30, 31, 32 e 33 sono abrogati;

    2. dopo la lettera a) del comma 6 dell'art. 53 e' inserita la seguente:

      'a-bis) 6,88 euro per tonnellata se conferiti in discariche per rifiuti pericolosi; ';

    3. al comma 1, dell'art. 72 le parole 'a decorrere dall'anno 2002' sono sostituite dalle seguenti: 'a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007';

    4. le lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1, dell'art. 72 sono sostituite dalle seguenti:

      ----> Vedere a pag. 13

    5. dopo il comma 6 dell'art. 77 e' aggiunto il seguente:

      '6-bis. In attuazione dell'art. 1, comma 299, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge finanziaria 2006'), a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007, le Aziende pubbliche di servizi alla persona lombarde (ASP), succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), sono esentate dal pagamento dell'IRAP, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli...

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