LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2007, n. 35 - Legge finanziaria 2008.
Legge finanziaria 2008.
(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 52 del 29 dicembre 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Determinazioni di aliquote di tributi di competenza regionale, finanziamento di leggi regionali e riduzione di autorizzazioni di spesa.
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Ai sensi dell'art. 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui alle lettere a) e b) dell'art. 72 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali), sono ridotte allo 0,9%.
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Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) sono apportate le seguenti modifiche:
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la lettera b) del comma 3 dell'art. 1 e gli articoli 30, 31, 32 e 33 sono abrogati;
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dopo la lettera a) del comma 6 dell'art. 53 e' inserita la seguente:
'a-bis) 6,88 euro per tonnellata se conferiti in discariche per rifiuti pericolosi; ';
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al comma 1, dell'art. 72 le parole 'a decorrere dall'anno 2002' sono sostituite dalle seguenti: 'a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007';
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le lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1, dell'art. 72 sono sostituite dalle seguenti:
----> Vedere a pag. 13
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dopo il comma 6 dell'art. 77 e' aggiunto il seguente:
'6-bis. In attuazione dell'art. 1, comma 299, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge finanziaria 2006'), a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007, le Aziende pubbliche di servizi alla persona lombarde (ASP), succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), sono esentate dal pagamento dell'IRAP, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli...
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