LEGGE REGIONALE 28 novembre 2007, n. 30 - Normativa in materia di orari degli esercizi commerciali.

Normativa in materia di orari degli esercizi commerciali.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 48 del 30 novembre 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 aprile 2000, n. 22 'Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali', limitatamente agli articoli 1, 5-bis, 5-ter e 5-quater.

  1. Alla legge regionale 3 aprile 2000, n. 22 (Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali) sono apportate le seguenti modifiche:

    1. prima dell'art.1 sono inserite le seguenti parole: 'Titolo I Disposizioni generali';

    2. il comma 1 dell'art.1 e' sostituito dal seguente:

      '1. La presente legge, nell'esercizio della potesta' legislativa di cui all'art.117, quarto comma, della Costituzione, disciplina le vendite straordinarie di liquidazione, di fine stagione e promozionali, nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti;

      disciplina, inoltre, i giorni e gli orari di apertura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa nella Regione Lombardia.';

    3. il comma 2 dell'art.1 e' abrogato;

    4. al comma 2-bis dell'art.1, le parole 'e quelle vigenti in materia di orari e di aperture domenicali e festive' sono soppresse;

    5. prima dell'art.2 sono inserite le seguenti parole: 'Titolo II Disciplina delle vendite straordinarie';

    6. prima dell'art.5-bis sono inserite le seguenti parole: 'Titolo III - Disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali';

    7. l'art.5-bis e' sostituito dal seguente:

      'Art. 5-bis (Orari delle attivita' di vendita al dettaglio in sede fissa). - 1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo dei criteri adottati dai comuni, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese e dei lavoratori dipendenti del comparto commerciale, anche in raccordo con le indicazioni del piano territoriale degli orari di cui alla legge regionale 28 ottobre 2004, n. 28 (Politiche regionali per il coordinamento e l'amministrazione dei tempi delle citta), ove approvato.

  2. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa possono restare aperti al pubblico nei giorni feriali dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tale fascia oraria l'esercente puo' liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite di tredici ore giornaliere. L'osservanza della mezza giornata di chiusura infrasettimanale e' facoltativa.

  3. I comuni, con le modalita' di cui al comma 1 e fermo restando il limite delle tredici ore giornaliere, possono:

    1. estendere la fascia oraria di apertura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa tra le ore cinque e le ore ventiquattro;

    2. autorizzare, per particolari esigenze di servizio al cittadino, specifiche deroghe all'orario di apertura mattutino di cui alla lettera a).

  4. Salvo deroghe motivate da parte dei comuni interessati non e' consentita la vendita di pane la cui panificazione e'...

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