DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 12 ottobre 2007, n. 22 - Regolamento per l''accesso all''impiego presso la provincia autonoma di Trento e per la costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici (artt. 37 e 39 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7).

Regolamento per l'accesso all'impiego presso la provincia autonoma di Trento e per la costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici (artt. 37 e 39 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 49 del 4 dicembre 2007) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante 'Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige', ai sensi del quale il presidente della provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta provinciale;

Visto l'art. 54, comma 1, punto 1), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2131 di data 5 ottobre 2007 avente per oggetto 'Approvazione del regolamento per l'accesso all'impiego presso la provincia autonoma di Trento e per la costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici (artt. 37 e 39 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)';

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi degli artt. 37, commi 1, 4, 5, 6, e 39, comma 2, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della provincia autonoma di Trento):

  1. i criteri, le modalita' ed i requisiti di accesso all'impiego presso la provincia a tempo indeterminato e determinato;

  2. le procedure relative agli adempimenti per i nuovi assunti;

  3. i termini entro i quali sono concluse le operazioni concorsuali;

  4. l'utilizzo delle forme contrattuali flessibili di assunzione del personale;

  5. la composizione, il funzionamento delle commissioni esaminatrici e i criteri generali per la corresponsione dei compensi previsti per i componenti delle stesse.

    1. Il presente regolamento si applica per l'accesso all'impiego presso la provincia autonoma di Trento del personale del comparto autonomie locali individuato dall'art. 2, comma 1, numero 3), del decreto del presidente della provincia n. 44-7/Leg. del 20 novembre 2003 (Regolamento concernente la definizione dei comparti di contrattazione ai sensi dell'art. 54 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7). Sono comunque fatte salve le discipline speciali che regolano l'accesso di particolari categorie di personale.

    2. Ogni qualvolta nel presente regolamento ricorre la dizione 'l'Amministrazione' si intende far riferimento esclusivo alla provincia autonoma di Trento.

    TITOLO IACCESSO ALL'IMPIEGO A TEMPO INDETERMINATO

    Art. 2.

    O g g e t t o 1. Il presente titolo disciplina le modalita', i requisiti e le procedure per l'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei limiti della dotazione complessiva stabilita dalla legge finanziaria al tempo vigente.

    CAPO IModalita' di accesso

    Art. 3.

    Modalita' di accesso all'impiego 1. L'accesso all'impiego presso la provincia a tempo indeterminato avviene, in base all'art. 97, comma 3, della Costituzione:

  6. mediante concorso pubblico, in via ordinaria per esami, oppure per titoli oppure per titoli ed esami, o mediante corso-concorso pubblico, con lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalita' richiesta dalla figura professionale all'interno della categoria e del livello di inquadramento. La scelta tra le predette modalita' e' effettuata in sede di approvazione del bando di concorso o dell'avviso di selezione;

  7. mediante avviamento a selezione degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dai centri per l'impiego, nei casi e con le procedure previste dagli articoli da 40 a 43, ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) e dell'art. 37, comma 1, lettera d), della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7;

  8. mediante chiamata nominativa e numerica degli iscritti nell'apposita graduatoria provinciale dei lavoratori disabili ed altre categorie protette, formata dall'Agenzia del lavoro ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), nei casi e con le procedure previste dagli articoli da 44 a 46;

  9. mediante attuazione della mobilita' tra la provincia e altri enti pubblici ai sensi del decreto del presidente della giunta provinciale n. 10-28/Leg. del 6 giugno 2000 (Regolamento per l'attuazione della mobilita' interenti e per la messa in disponibilita' del personale in esubero) e dell'art. 8 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

    1. Tutte le procedure di reclutamento devono svolgersi con modalita' che ne garantiscono l'adeguata pubblicita', l'imparzialita', l'economicita' e la celerita' di espletamento, ricorrendo anche all'ausilio di sistemi automatizzati, la trasparenza, il rispetto delle pari opportunita' tra uomini e donne.

      CAPO IModalita' di accesso

      Art. 4.

      Preselezione 1. Nel caso in cui l'accesso avvenga secondo le modalita' previste dall'art. 3, comma 1, lettera a), con esclusione del concorso per soli titoli, il bando di concorso o l'avviso di selezione possono prevedere forme di preselezione, effettuate anche da aziende specializzate in selezione del personale. La preselezione avviene nella forma di test a risposta multipla e verte su tutte od alcune delle materie oggetto del concorso, come identificate nel bando. La preselezione puo' consistere anche in test psico-attitudinali rapportati alla categoria e figura professionale a concorso.

    2. Il bando fissa il punteggio minimo per il superamento della preselezione e puo' fissare il numero massimo di concorrenti risultati idonei da ammettere alle successive prove d'esame.

    3. Il bando puo' altresi' prevedere che la graduatoria formata in base al test preselettivo abbia valore di graduatoria al fine di eventuali assunzioni a tempo determinato.

      CAPO IModalita' di accesso

      Art. 5.

      Concorsi per ambito territoriale 1. L'Amministrazione puo' bandire concorsi rivolti all'assunzione di personale da assegnare solo ad uffici provinciali periferici.

    4. L'Amministrazione puo' prevedere, nell'ambito di concorsi a base provinciale, la formazione di graduatorie riferite agli ambiti territoriali di competenza degli uffici periferici.

      CAPO IIRequisiti e procedure di accesso

      Art. 6.

      O g g e t t o 1. Il presente capo regolamenta i requisiti e le procedure di accesso applicabili, per quanto compatibili, a tutte le modalita' di accesso previste dall'art. 3, comma 1.

      SEZIONE IRequisiti

      Art. 7.

      Requisiti generali 1. Possono accedere all'impiego presso la provincia i soggetti in possesso dei seguenti requisiti generali:

  10. eta' non inferiore agli anni 18, senza limiti massimi di eta', salvo quanto previsto da specifiche normative;

  11. cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

  12. idoneita' fisica all'impiego, rapportata alle mansioni lavorative richieste dalla singola figura professionale. All'atto dell'assunzione, e comunque prima della scadenza del periodo di prova, l'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica collegiale di controllo il concorrente, il quale puo' farsi assistere da un medico di fiducia assumendosi la relativa spesa;

  13. immunita' da condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o temporanea per il periodo dell'interdizione;

  14. possesso del titolo di studio e dell'eventuale esperienza lavorativa e di eventuali abilitazioni all'esercizio di professioni prescritte dall'ordinamento provinciale per le diverse categorie professionali;

  15. per i cittadini soggetti all'obbligo di leva, essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.

    1. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano stati destituiti, licenziati o dichiarati decaduti per aver conseguito l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile oppure per lo svolgimento di attivita' incompatibile con il rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione nonche' coloro che negli ultimi cinque anni precedenti all'assunzione siano stati destituiti o licenziati da una pubblica amministrazione per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa o siano incorsi nella risoluzione del rapporto di lavoro in applicazione dell'art. 32-quinques, del codice penale o per mancato superamento del periodo di prova o, per i destinatari del contratto collettivo provinciale di lavoro, siano stati oggetto, negli ultimi cinque anni precedenti all'assunzione, di un parere negativo sul servizio prestato al termine di un rapporto di lavoro a tempo determinato.

    SEZIONE IRequisiti

    Art. 8.

    Requisiti specifici 1. Oltre ai requisiti stabiliti dall'art. 7, comma 1, per l'accesso alla singola figura professionale sono indicati dal bando di concorso gli eventuali ulteriori specifici requisiti previsti dalla vigente normativa.

    SEZIONE IRequisiti

    Art. 9.

    Limitazioni per l'accesso dei cittadini di Stati membri dell'Unione Europea 1. E' richiesto comunque il requisito della cittadinanza italiana per l'esercizio delle seguenti funzioni:

  16. che comportano l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria;

  17. che comportano l'elaborazione, la decisione, l'esecuzione di provvedimenti autorizzativi o coercitivi;

  18. di controllo di legittimita' o di merito.

    1. In relazione a quanto previsto dal comma 1 puo' essere disposta, con provvedimento motivato del dirigente della struttura provinciale competente in materia di personale, l'esclusione dalla partecipazione a specifici concorsi o altre procedure di assunzione, ovvero il diniego all'assunzione a specifici impieghi di quanti...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT