DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 ottobre 2007, n. 55 - Regolamento sull''ampliamento di esercizi pubblici e sulla previsione di zone per strutture turistiche.

Regolamento sull'ampliamento di esercizi pubblici e sulla previsione di zone per strutture turistiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 48 del 27 novembre 2007) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3265 del 1° ottobre 2007

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina i casi in cui e' possibile l'ampliamento qualitativo e quantitativo di pubblici esercizi.

Inoltre, determina i criteri per la previsione di zone per strutture turistiche e la loro utilizzazione; cio' in esecuzione degli articoli 29, comma 5, 44-bis, comma 2, 107, comma 11, e 128 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, di seguito denominata legge urbanistica provinciale.

  1. Le disposizioni sull'ampliamento qualitativo e quantitativo si applicano agli esercizi ricettivi di cui alla legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, di seguito denominata disciplina degli esercizi pubblici, aventi i requisiti di cui all'art. 128, comma 1, della legge urbanistica provinciale.

  2. Le disposizioni sull'ampliamento qualitativo si applicano agli esercizi di somministrazione di pasti e bevande di cui alla disciplina degli esercizi pubblici esistenti alla data del 1° gennaio 2000.

  3. Le disposizioni sull'ampliamento qualitativo e quantitativo non trovano applicazione agli esercizi pubblici siti in zone produttive di cui agli articoli 44 e 44-bis, comma 2, della legge urbanistica provinciale o su aree per le quali il piano urbanistico prevede l'espropriazione per fini di pubblica utilita'. In caso di spostamento di tali esercizi nei casi previsti dalla legge urbanistica provinciale, e' ammesso l'ampliamento quantitativo e qualitativo.

    Art. 2.

    Numero complessivo di letti esistenti 1. Ai sensi dell'art. 128, comma 1, della legge urbanistica provinciale l'ampliamento degli esercizi ricettivi e' consentito entro il numero complessivo di letti a livello provinciale di 229.088 letti.

  4. L'ampliamento quantitativo degli esercizi ricettivi e' ammesso fino al raggiungimento del numero complessivo dei letti indicato nel comma 1. In caso di superamento di tale numero, la Giunta provinciale puo' annullare le relative concessioni edilizie.

    Art. 3.

    Calcolo del numero dei posti letto 1. La base per l'ampliamento quantitativo e qualitativo degli esercizi ricettivi e' il numero dei posti letto dell'esercizio esistenti alla data del 1° ottobre 1997. L'unita' di misura e' costituita dalla superficie lorda di piano. Non si distingue tra parti dell'edificio sopra o sotto terra.

  5. Per gli esercizi che alla data del 1° ottobre 1997 non esercitavano attivita' ricettiva, si fa riferimento all'ultima denuncia dei letti prima di tale data.

  6. Per gli esercizi senza denuncia dei letti, il numero dei letti esistenti si ottiene dividendo per 20 le superfici lorde delle parti della costruzione utilizzate come camere da letto, corridoi, giroscale e vani servizi inclusi. Le stesse modalita' di calcolo si applicano per gli esercizi che alla data del 1° ottobre 1997 hanno esercitato un'attivita' ricettiva limitata nonche' nel caso in cui una casa per ferie o un albergo per la gioventu' di cui all'art. 6, comma 7, della disciplina sugli esercizi pubblici, viene trasformato in un esercizio di cui all'art. 5 della medesima disciplina.

  7. Per gli edifici che alla data del 1° gennaio 1988 avevano la licenza per l'affitto di camere, di appartamenti ammobiliati per ferie ovvero di camere e appartamenti ammobiliati per ferie o esercitavano un'attivita' ricettiva con i presupposti per la classificazione nella regolamentazione di esercizi pubblici e che al piu' tardi entro il 1° gennaio 2000 sono stati classificati quali esercizi ricettivi ai sensi della disciplina sugli esercizi pubblici, il numero di posti letto utile quale base per l'ampliamento qualitativo e quantitativo e' calcolato secondo le modalita' di cui ai commi 1, 2 e 3, applicando come data di riferimento il 30 aprile 2003.

    Art. 4.

    Classificazione delle zone secondo lo sviluppo turistico 1. Ai fini del calcolo statistico per la classificazione delle zone, i posti letto dei campeggi e dei rifugi alpini sono considerati nella misura della meta', quelli delle case per ferie non vengono considerati.

  8. Le zone economicamente depresse sono elencate nell'allegato A.

    Ai sensi dell'art. 128, commi 2 e 9, della legge urbanistica provinciale sono considerate tali:

    1. i comuni o le frazioni dichiarati zone economicamente depresse con decreto...

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