Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati e pene - Crollo di costruzioni e altri disastri dolosi - Disastro innominato - Fattispecie di disastro ambientale - Dedotta indeterminatezza della norma incriminatrice - Asserita violazione dei principi di tassativita' della fattispecie penale, di colpevolezza, della finalita' di ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco

GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria

Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Setenza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 434 del codice penale, promossi con n. 2 ordinanze del 12 dicembre 2006 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei procedimenti penali a carico di R. E. e C. F. ed altri, iscritte ai nn. 453 e 658 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 24 e 38, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 25 giugno 2008 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto in fatto

1.1. - Con le due ordinanze indicate in epigrafe, di analogo tenore, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha sollevato, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 24 e 27 della Costituzione - parametri, gli ultimi due, evocati solo in motivazione - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 434 del codice penale, nella parte in cui punisce chiunque, "fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare [...] un altro disastro, [...] se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumita".

Il giudice a quo premette di essere investito del processo penale nei confronti di persone imputate, tra l'altro, del reato previsto dalla norma censurata, per avere causato dolosamente un "disastro ambientale" in un'ampia zona territoriale, utilizzando - nella gestione di un traffico illecito di rifiuti - numerosi terreni agricoli come discariche abusive di un'imponente massa di rifiuti pericolosi, "estremamente inquinanti il terreno e l'ecosistema".

Ad avviso del rimettente, l'art. 434 cod. pen., nella parte in cui contempla la figura delittuosa del cosiddetto disastro innominato, violerebbe il principio di tassativita' della fattispecie incriminatrice, ricompreso nella riserva assoluta di legge, sancita dall'art. 25, secondo comma, Cost., in materia penale.

Al riguardo, il giudice a quo rileva preliminarmente come, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, il principio di tassativita' soddisfi plurime e connesse istanze: quella di circoscrivere "il ruolo creativo dell'interprete", in omaggio al principio della divisione dei poteri, scongiurando la transizione dallo "Stato delle leggi" allo "Stato dei giudici"; quella di presidiare la liberta' e la sicurezza del cittadino, il quale puo' conoscere, in ogni momento, cosa gli e' lecito e cosa gli e' vietato soltanto alla stregua di leggi precise e chiare, contenenti direttive riconoscibili di comportamento.

In tale prospettiva, l'inosservanza, da parte del legislatore, dell'onere di chiarezza nella formulazione del precetto penale verrebbe a ripercuotersi anche su ulteriori principi costituzionali: in particolare, sul principio di colpevolezza, insito nella previsione dell'art. 27, primo comma, Cost., rendendo scusabile l'ignoranza del cittadino e precludendo quel "rimprovero" in cui tale principio consiste; sul diritto di difesa, consacrato dall'art. 24 Cost.; e, ancora, sulla finalita' di prevenzione generale, di cui la pena partecipa nella fase della comminatoria astratta: giacche' un precetto oscuro, non consentendo al destinatario la comprensione del comportamento vietato, non potrebbe "funzionare" ne' in senso dissuasivo, ne' in senso ripristinatorio del valore presidiato.

Nella specie, l'analisi testuale e l'esame della giurisprudenza e della dottrina formatesi sulla disposizione impugnata farebbero ritenere quest'ultima non rispettosa del principio di "tassativita-precisione", dianzi ricostruito, e dunque lesiva degli artt. 25, secondo comma, 24 e 27 Cost.

L'art. 434 cod. pen. punisce, infatti, con la reclusione da uno a cinque anni "chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro [...], se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumita"; prevedendo, altresi', una maggiore pena - la reclusione da tre a dodici anni - "se il crollo o il disastro avviene".

Tale precetto penale - che ricalca lo schema delle fattispecie cosiddette "causalmente orientate" - non porrebbe, secondo il rimettente, "particolari problemi di comprensione" nella parte relativa al "crollo": trattandosi di nozione corrispondente a dati naturalistici di esperienza comune, agevolmente identificabili nei fenomeni di disintegrazione delle strutture essenziali di una costruzione. Il medesimo precetto rivelerebbe, al contrario, una "insufficiente [...] capacita' informativa" nella parte in cui incrimina chi compia atti diretti a cagionare, o effettivamente cagioni, un "altro disastro": giacche', per tale parte, la norma incriminatrice - oltre a non descrivere la condotta - non determinerebbe in modo adeguato ne' l'"evento intermedio" che la condotta stessa deve essere obiettivamente diretta a cagionare (il "disastro"); ne' gli ulteriori eventi di pericolo (il "pericolo per la pubblica incolumita") o di danno (la verificazione del "disastro") che perfezionano il delitto o lo aggravano.

1.2. - In proposito, non gioverebbe obiettare che...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT