Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative - Decorrenza del termine prescrizionale dalla data di cessazione della continuazione in caso di reato continuato - Mancata previsione - Denunciata irragionevolezza - Richiesta di pronuncia additiva in malam partem - Intervento precluso a...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco

GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria

Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 6, commi 1, 2, 4 e 5, dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione) e dell'art. 157, secondo comma, del codice penale, come novellato dall'art. 6, comma 1, della legge n. 251 del 2005, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, con ordinanze del 31 gennaio 2006 dal Tribunale di Roma, del 24 gennaio 2006 dal Tribunale di Salerno sezione distaccata di Cava de' Tirreni e del 18 luglio 2006 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova, rispettivamente iscritte ai nn. 115 e 192 del registro ordinanze 2006 ed al n. 1 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 17 e 26, 1ª serie speciale, dell'anno 2006 e n. 7 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visti gli atti di costituzione della Prima Idep S.p.r.l., della Societe' Generale de Sucreries, S.G.S., s.a. in liquidazione, del Patronato Piccoli Azionisti Industria Zuccheri, P.A.I.Z. e della Investissements Dynamiques et Prudents, I.D.E.P. s.a., nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 1° aprile 2008 e nella Camera di consiglio del 2 aprile 2008 il giudice relatore Gaetano Silvestri, sostituito per la redazione della sentenza dal giudice Paolo Maria Napolitano;

Uditi gli avvocati Bruno Rossini e Vittorio Poli per la Societe' generale de Sucreries, S.G.S., s.a. in liquidazione, Vittorio Fasce, Salvatore Greco e Vittorio Poli per la Investissements Dynamiques et Prudents, I.D.E.P. s.a., Vittorio Fasce, Salvatore Greco, Vittorio Poli e Bruno Rossini per la Prima Idep S.p.r.l., Vittorio Fasce e Salvatore Greco per il Patronato Piccoli Azionisti Industria Zuccheri, P.A.I.Z.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ordinanza del 31 gennaio 2006 (r.o. n. 115 del 2006), il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157, secondo comma, del codice penale, come novellato dall'art. 6, comma 1, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui non prevede che, per determinare il tempo necessario a prescrivere, debba tenersi conto anche della minima diminuzione di pena derivante dall'applicazione delle circostanze attenuanti per le quali la legge stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria e di quelle a effetto speciale.

    Il rimettente precisa che il giudizio a quo ha ad oggetto un'imputazione per il delitto di ricettazione, nell'ipotesi attenuata di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen., commesso in epoca anteriore e prossima al novembre del 1997 e che, essendo il processo nella fase antecedente alla dichiarazione di apertura del dibattimento, al delitto per cui si procede, secondo il disposto del comma 3 dell'art. 10 della legge n. 251 del 2005, dovrebbero applicarsi i termini di prescrizione introdotti dall'art. 6 della stessa, in quanto piu' favorevoli.

    Il Giudice del Tribunale di Roma premette di aderire all'interpretazione della giurisprudenza di legittimita' secondo la quale l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen., introdotta dal legislatore con la legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico), non integra un'autonoma fattispecie delittuosa, bensi' una circostanza attenuante ad effetto speciale che determina la riduzione della pena base da otto a sei anni di reclusione.

    Il rimettente rileva di non poter applicare la riduzione di pena prevista dalla circostanza attenuante ai fini del calcolo del termine di prescrizione, in quanto, a seguito della novella dell'art. 157 cod. pen., introdotta dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005, per determinare il tempo necessario a prescrivere, si deve aver riguardo unicamente alla pena stabilita per il reato commesso, senza tener conto dell'aumento o della diminuzione della pena determinata dall'eventuale concorso di circostanze, ad eccezione delle circostanze aggravanti speciali o ad effetto speciale.

    Di qui la rilevanza della questione, perche', qualora si potesse far riferimento, ai fini del calcolo del termine di prescrizione, alla pena prevista per l'ipotesi attenuata di ricettazione in luogo di quella ordinaria di cui al primo comma dell'art. 648 cod. pen., il reato risulterebbe prescritto.

    Il giudice a quo ritiene che la modifica introdotta dall'art. 6, comma 1, della legge n. 251 del 2005 contrasti con l'art. 3 Cost. sia sotto il profilo del principio di ragionevolezza che di quello di uguaglianza.

    Quanto alla mancanza di ragionevolezza della norma censurata, il rimettente evidenzia che il legislatore ha ritenuto di individuare nella gravita' del reato e - con un significativo aspetto di novita' riguardo al sistema normativo precedente - nella pericolosita' sociale dell'imputato i criteri che consentono di diversificare ragionevolmente i termini di prescrizione del reato.

    Egli ritiene che "l'aver escluso dal calcolo le circostanze ordinarie, ha, praticamente, privato il Giudice di ogni discrezionalita' nella quantificazione della pena ai fini della prescrizione e ha reso il processo di determinazione del tempo necessario a prescrivere quanto piu' rigido e rigoroso possibile, introducendo nell'ordinamento una sorta di presunzione iuris et de iure di gravita' del reato" Questa scelta, rientrante nella discrezionalita' del legislatore, tuttavia, verrebbe ad essere contraddetta dalla stessa norma allorche' prevede che l'aumento di pena previsto dalle circostanze aggravanti ad effetto speciale debba essere calcolato nella determinazione del termine di prescrizione.

    Secondo il rimettente, dal momento che il legislatore ha ritenuto di ricorrere ai massimi edittali per determinare la gravita' del reato cui, a sua volta, agganciare i termini differenziati di prescrizione, escludendo dal calcolo le circostanze ordinarie (attenuanti o aggravanti che siano) e impedendo, comunque, qualsivoglia possibilita' di ricorrere al bilanciamento delle stesse, la successiva scelta di utilizzare contra reum le circostanze aggravanti speciali e ad effetto speciale senza tener conto delle analoghe circostanze attenuanti, non trova alcuna valida spiegazione, atteso che queste ultime concorrono a determinare, al pari delle prime, la gravita' dell'illecito penale.

    Se, dunque, il legislatore ha voluto irrigidire il riferimento alla gravita' del reato, escludendo le circostanze ordinarie e valorizzando solo le aggravanti speciali o ad effetto speciale che incidono piu' significativamente sulla pena, una volta operata tale scelta, ragionevolmente, doveva attribuire la medesima rilevanza anche alle circostanze attenuanti speciali o ad effetto speciale che, al pari delle prime, quantunque in senso opposto, incidono astrattamente sulla gravita' dell'evento criminoso.

    A parere del Tribunale, la disciplina censurata provocherebbe anche "ingiustificate disparita' di trattamento" laddove, come nel caso di specie, ogni reato attenuato da circostanze ad effetto speciale verrebbe a prescriversi in un termine di gran lunga superiore a quello stabilito per tutti gli altri delitti puniti in via principale con la medesima pena stabilita per l'ipotesi delittuosa attenuata. Disparita' ancora piu' accentuata allorche' si consideri l'ipotesi di chi debba rispondere di un delitto variamente aggravato da circostanze ordinarie (di cui non si puo' tenere conto ai fini del calcolo del termine di prescrizione) ma punito, nella figura base, con pena uguale a quella prevista per un'ipotesi di altra fattispecie criminosa attenuata da circostanze speciali o ad effetto speciale.

    La citata evidente disparita' di trattamento, secondo il rimettente, trasmoda, in concreto, in un regolamento irrazionale di identiche situazioni sostanziali, con la conseguenza, in termini di ragionevolezza che, nel caso di specie, l'imputato non potrebbe in alcun caso riportare una pena superiore a sei anni di reclusione, mentre nei suoi confronti il tempo necessario a prescrivere andrebbe calcolato su una pena massima diversa (quella di anni otto prevista al primo comma) e, soprattutto, sostanzialmente estranea e, comunque, inapplicabile alla fattispecie.

    1.2. - E' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata manifestamente infondata in quanto il rimettente potrebbe fare comunque applicazione della circostanza di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen., posto che - a norma dell'art. 10, comma 2, della legge n. 251 del 2005 - e' previsto che la nuova disciplina della prescrizione non si applichi nei procedimenti in corso "se i nuovi termini di prescrizione risultano piu' lunghi di quelli previgenti".

  2. - Il Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Cava de' Tirreni, con ordinanza del 24 gennaio 2006 (r.o. n. 192 del 2006), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, 25, comma secondo, 27 e 79 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, commi 1 e 4, della legge n. 251 del 2005 nella parte in cui prevede un sistema di computo dei termini prescrizionali collegato non gia' alla gravita' oggettiva del fatto, bensi' allo...

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