Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Appalti pubblici - Norme della Regione Veneto - Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche - Ambiti di legislazione concernenti 'procedure di affidamento', 'progettazione' e 'contratti pubblici' - Ricorso ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,

Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe

TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 6, comma 1, 7, commi 2 e 3, 8, 22, 24, 29, 32, 43, comma 1, della legge della Regione Veneto del 20 luglio 2007, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 21 settembre 2007, depositato in cancelleria il 26 settembre 2007 ed iscritto al n. 40 del registro ricorsi 2007.

Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 luglio 2008 il giudice relatore Sabino Cassese;

Uditi l'avvocato dello Stato Maurizio Borgo per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Vittorio Domenichelli e Luigi Manzi per la Regione Veneto.

Ritenuto in fatto

  1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto questioni di legittimita' costituzionale in via principale nei confronti degli articoli 6, comma 1, 7, commi 2 e 3, 8, 22, 24, 29, 32, 43, comma 1, della legge della Regione Veneto del 20 luglio 2007, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"), con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e), l), m) e s) della Costituzione.

    Ritiene l'Avvocatura generale dello Stato che il settore degli appalti pubblici "non appartiene per residualita' alla competenza legislativa delle Regioni" e che tutto cio' che attiene alla fase dell'affidamento dell'appalto rientri nel generale concetto di regolazione della concorrenza e del mercato, appartenente in quanto tale alla competenza legislativa dello Stato in via esclusiva.

    A parere del ricorrente, in tale ambito, viene in considerazione non soltanto la "tutela della concorrenza" sancita dall'art. 117, secondo comma, lettera e), ma anche la materia dell'"ordinamento civile" e quella della "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili (fra le quali puo' annoverarsi l'attivita' imprenditoriale a cui e' dedicato il libro V del codice civile)", previste dall'art. 117, comma secondo, lettere l) e m), anch'esse rientranti nella potesta' legislativa dello Stato.

    1.1. - Il Governo, in primo luogo, censura l'art. 6, comma 1, della legge n. 17 del 2007, che modifica l'art. 8, comma 1, della legge n. 27 del 2003 (in tema di affidamento dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria) e l'art. 7, commi 2 e 3, che modifica l'art. 9, commi 1 e 2, della stessa legge regionale (in tema di criteri di affidamento, forme di pubblicita' e bandi tipo), per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere e), l) e m), Cost. ed in particolare l'art. 6, comma 1, "nella parte in cui richiama l'art. 9, commi 1 e 2, della stessa legge".

    Secondo la difesa erariale entrambe le norme impugnate incidono sulle procedure e sui criteri di affidamento dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria e sugli incarichi di progettazione, nonche' sulle forme di pubblicita', preventiva e successiva, dei medesimi, la cui disciplina, secondo l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), appartiene alla competenza esclusiva dello Stato.

    In particolare, le norme censurate prevedono: a) una soglia diversa per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria (da 40 mila a 100 mila euro e sotto la soglia dei 40 mila euro) rispetto alla soglia comunitaria prevista dall'art. 91 del codice dei contratti pubblici; b) criteri - individuati con provvedimento della Giunta regionale - per l'affidamento di tali servizi, che prevedono un'ampia liberta' di scelta della Regione in ordine all'affidamento dell'incarico; c) un sistema di pubblicita' peculiare (esposizione del provvedimento di incarico all'albo della stazione appaltante e successiva trasmissione all'osservatorio regionale) in difformita' da quanto previsto dagli artt. 91 e 124 del d. lgs. n. 163 del 2006 [d'ora in poi: codice dei contratti pubblici].

    Ad avviso dell'Avvocatura generale, le norme censurate si discosterebbero dalla disciplina statale in particolare con riferimento alla individuazione di una diversa soglia per l'affidamento di servizi di architettura ed ingegneria comportanti un compenso tra 40 mila euro e 100 mila [cosiddetta soglia comunitaria] (art. 91, comma 2, del codice dei contratti pubblici), alla regolamentazione dei principi di non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e trasparenza e dei criteri, individuati con provvedimento della Giunta (art. 90 del codice dei contratti pubblici), alla disciplina dell'affidamento dei servizi remunerati meno di 40 mila euro e, infine, prevedendo un peculiare sistema di pubblicita' (art. 124 del codice dei contratti pubblici). Sottolinea il Governo, in particolare, che la disciplina della pubblicita' degli incarichi aventi ad oggetto i servizi in esame non possa rientrare nelle misure organizzative, atteso che la pubblicizzazione dell'incarico in vista della sua attribuzione costituisce l'atto che apre la sequenza procedimentale con cui la singola amministrazione avvia la procedura di affidamento ed "e' indubbio che esso viene a tutti gli effetti a costituire parte di essa" e che le predette forme di pubblicita' garantiscono un "pieno ed effettivo confronto concorrenziale".

    1.2. - In secondo luogo, il Governo impugna l'art. 8 della legge regionale n. 17 del 2007, che modifica l'art. 10 della legge regionale n. 27 del 2003 (in tema di verifica e validazione del progetto), con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e), l) e m), Cost., "nella parte in cui prevede che tali operazioni debbano essere attribuite nel rispetto dei criteri di affidamento e delle condizioni di pubblicita' previsti dall'art. 9, commi 1 e 2, della stessa legge".

    La norma prevede che la verifica e la validazione dei progetti per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria possono essere attribuite dalla stazione appaltante a soggetti individuati "nel rispetto dei criteri di affidamento e delle condizioni di pubblicita' previsti dall'articolo 9...

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