Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Contenzioso tributario - Giudizio di ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della commissione tributaria - Omessa previsione dell'esperibilita' di tale giudizio per ottenere l'esecuzione della pronuncia di primo grado favorevole al contribuente (anche in pendenza di appello...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco

GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria

Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 70 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promosso con ordinanza depositata il 22 ottobre 2007 dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, nel giudizio vertente tra Laura Brumgnach e l'Agenzia delle entrate, ufficio di Monza 1, iscritta al n. 73 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 9 luglio 2008 il giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che, con ordinanza depositata il 22 ottobre 2007, la Commissione tributaria provinciale di Milano - nel corso di un giudizio promosso da una contribuente diretto ad ottenere l'ottemperanza dell'amministrazione finanziaria ad una sentenza di primo grado, non passata in giudicato - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 70 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413);

che la Commissione tributaria provinciale censura detta disposizione nella parte in cui non consente al contribuente vittorioso in primo grado di richiedere, in pendenza di appello o di termine per proporre appello, l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza non passata in giudicato emessa dalla Commissione tributaria provinciale;

che il giudice a quo dichiara di muovere dalla premessa, in punto di diritto, che la sentenza tributaria di primo o di secondo grado, a differenza di quella emessa dal giudice ordinario, non e' provvisoriamente esecutiva e che, pertanto, l'obbligo di rimborsare il contribuente sorge a carico dell'amministrazione finanziaria solo in forza del giudicato;

che, per il medesimo giudice, la norma censurata, in base all'indicata premessa, viola: a) l'art. 76 Cost., perche' non recepisce i principi "della provvisoria esecutorieta' delle sentenze di primo o secondo grado" e "di parita' tra le parti" stabiliti dall'art. 30, comma 1, lettera g), della legge di delegazione 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), il quale, prescrivendo "l'adeguamento delle norme del processo tributario a quelle del processo civile", ha inteso obbligare il Governo - sempre ad avviso del rimettente - a dare al processo tributario una struttura plasmata sul processo civile ordinario, anche per quanto attiene alla natura ed efficacia delle sentenze; b) l'art. 3 Cost., perche', in relazione agli effetti della sentenza tributaria non passata in giudicato, comporta un'ingiustificata disparita' di trattamento tra il contribuente, il quale "non ha, in effetti, alcuno strumento per conseguire l'esecuzione della sentenza", e l'amministrazione finanziaria, la quale "puo', invece, procedere al recupero delle somme dovute, in via esecutiva, anche sulla base della sentenza di primo grado"; e cio' pur non potendo addursi, nell'ambito del processo, un diverso interesse, rispettivamente privato e pubblico, per il contribuente e per l'amministrazione e pur essendo identico per entrambe tali parti processuali il rischio di una successiva riforma della sentenza di primo grado; c) l'art. 24 Cost., perche' la pratica impossibilita' di soddisfazione immediata degli interessi del contribuente, in...

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