DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 10 luglio 2007, n. 18 - Regolamento per il funzionamento e la composizione del Comitato provinciale di valutazione del sistema educativo nonche'' per l''individuazione delle forme di raccordo con il sistema nazionale di valutazione (art. 43 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5).

Regolamento per il funzionamento e la composizione del Comitato provinciale di valutazione del sistema educativo nonche' per l'individuazione delle forme di raccordo con il sistema nazionale di valutazione (art. 43 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 36 del 4 settembre 2007) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante 'Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige', ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Visto l'art. 43 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1327 di data 22 giugno 2007 - Approvazione dello schema di 'Regolamento per il funzionamento e la composizione del Comitato provinciale di valutazione del sistema educativo nonche' per l'individuazione delle forme di raccordo con il sistema nazionale di valutazione (art. 43 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)';

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o 1. Questo regolamento, in attuazione dell'art. 43, comma 3, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino) di seguito denominata legge provinciale:

  1. disciplina le modalita' di costituzione e di composizione del comitato provinciale di valutazione del sistema educativo, di seguito denominato 'comitato';

  2. stabilisce le modalita' di funzionamento del comitato, prevedendone l'articolazione in sezioni ai fini dello svolgimento della propria attivita';

  3. definisce le forme di raccordo tra il sistema di valutazione provinciale e il sistema nazionale di valutazione, al fine del concorso e della partecipazione alle iniziative di valutazione attivate a livello nazionale.

    Art. 2.

    Composizione, nomina e durata in carica del comitato 1. Il comitato e' nominato dalla Giunta provinciale nel numero di sei membri scelti tra soggetti esterni alla Provincia esperti nelle materie di competenza del comitato stesso indicate dall'art. 43, comma 1, della legge provinciale.

    1. Il comitato dura in carica cinque anni.

      Art. 3.

      Presidente del comitato 1. Il presidente del comitato e' individuato dalla Giunta provinciale...

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