DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 luglio 2007, n. 17 - Regolamento per la disciplina delle modalita'' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 37 dell'11 settembre 2007

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante 'Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige', ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla Giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potesta' regolamentare delle province;

Vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, recante 'Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo', ed in particolare gli articoli 32 e 32-bis;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1364 di data 29 giugno 2007, con la quale e' stato approvato il 'Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi';

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo VI della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, di seguito denominata legge provinciale, e individua le categorie di documenti sottratti all'accesso di cui all'art. 32-bis, comma 2, della medesima legge.

Art. 2.

Ambito di applicazione 1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, come disciplinato dal presente regolamento, e' esercitabile nei confronti delle amministrazioni e degli enti indicati dall'art. 1, comma 1, della legge provinciale.

  1. Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi, come definiti dall'art. 32, comma 2, della legge provinciale, materialmente esistenti al momento della richiesta. La pubblica amministrazione non e' tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

    Art. 3.

    Richiesta di accesso 1. La richiesta di accesso e' presentata all'amministrazione che ha formato il documento o lo ha comunque utilizzato ai fini dell'attivita' amministrativa, secondo le modalita' previste dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

  2. La richiesta di...

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