Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento civile - Impugnazioni - Termine annuale ex art. 327 cod. proc. civ. - Decorrenza dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria anziche' dalla comunicazione dell'avvenuto deposito - Lamentata incidenza sul diritto di difesa - Esclusione - Non fondatezza...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco

GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria

Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 327, primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza del 10 luglio 2007 dalla Corte d'appello di Venezia nel procedimento civile vertente tra l'Azienda Ospedaliera di Padova e Cavatton Gianni, iscritta al n. 794 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 2007.

Visti l'atto di costituzione dell'Azienda Ospedaliera di Padova nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 2008 il giudice relatore Alfio Finocchiaro;

Uditi gli avvocati Giovanni Sala e Luigi Manzi per l'Azienda Ospedaliera di Padova e l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - La Corte d'appello di Venezia - in sede di gravame avverso sentenza del Tribunale di Padova, giudice del lavoro, pronunciata nella controversia fra G. C. e l'Azienda Ospedaliera di Padova, depositata il 18 ottobre 2005, proposto con riserva dei motivi ex art. 433, secondo comma, del codice di procedura civile, presentati il 29 novembre 2006 - ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 327 cod. proc. civ., in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

    Secondo il giudice rimettente, il citato art. 327, facendo decorrere il termine per la proposizione dell'impugnazione dalla data del deposito e non da quella della comunicazione della sentenza, non garantisce il diritto di difesa costituzionalmente riconosciuto alle parti costituite, non essendo per le stesse certo il godimento per intero del termine decadenziale.

    L'eventuale accoglimento della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 327 cod. proc. civ., in relazione all'art. 430 cod. proc. civ., non incide, secondo il giudice a quo, sulla coerenza del sistema delle impugnazioni, posto che la decorrenza del termine suddetto dalla comunicazione della sentenza invece che dalla sua pubblicazione, non appare lesiva del principio secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza, importando tale soluzione unicamente un modestissimo differimento temporale di entita' predeterminata, (non piu' di cinque giorni ai sensi dell'art. 133, secondo comma, cod. proc. civ.), del passaggio in giudicato della sentenza.

    Tale soluzione assicurerebbe poi - prosegue il collegio rimettente - il pieno diritto di difesa delle parti, garantito costituzionalmente dall'art. 24 Cost., ponendole in condizione di utilizzare per intero il tempo normativamente assegnato, a pena di decadenza, per l'impugnazione della sentenza, concretizzando il presupposto processuale della conoscenza della stessa, innegabilmente necessario per la sua reale definitivita' entro l'anno dalla pubblicazione, ed ancora assicurando il pieno diritto di difesa ove la...

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