Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Intervento del Presidente del Consiglio dei ministri - Inosservanza del termine perentorio - Inammissibilita'. - Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 25, commi secondo e terzo; norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte, art. 3, comma 2. Costituzione delle parti - Intervento di sogg...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco

GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria

Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 159, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), come sostituito dall'art. 26 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio), promossi con due ordinanze del 5 novembre 2007 dal Consiglio di Stato, sezione sesta giurisdizionale, sui ricorsi proposti dal Ministero per i beni e le attivita' culturali contro la Rustica Sedes s.r.l. ed altri e il Comune di S. Anastasia, iscritte ai nn. 13 e 14 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, 1ª serie speciale, dell'anno 2008.

Visti l'atto di costituzione di Italia Nostra nonche' l'atto di intervento, fuori termine, del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 luglio 2008 il Giudice relatore Paolo Maddalena.

Ritenuto che, con due ordinanze di identico tenore, pronunciate il 5 novembre 2007 - ed iscritte, rispettivamente, al n. 13 ed al n. 14 del registro ordinanze dell'anno 2008 - il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 76 e 118 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 159, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), come sostituito dall'art. 26 del d.lgs. 24 marzo 2006, n. 157 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio);

che, come emerge dagli atti di promovimento degli incidenti di costituzionalita', nei giudizi a quibus si controverte sugli appelli, proposti dal Ministero per i beni e le attivita' culturali, avverso le sentenze del Tribunale amministrativo regionale della Campania, rese entrambe il 6 dicembre 2006, con le quali sono stati accolti i ricorsi, disgiuntamente proposti dal Comune di S. Anastasia e da altri interessati, avverso il decreto del 13 giugno 2006, n. 11978, con cui la Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Napoli e provincia aveva annullato il nulla osta paesaggistico n. 2265 del 13 gennaio 2006, rilasciato dal Comune medesimo per l'attuazione di un «piano particolareggiato di iniziativa privata»;

che, espone il rimettente, il TAR per la Campania, con le predette sentenze, «sulla premessa che l'esame dell'organo statale...

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