Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati e pene - Pene accessorie - Differimento, una volta espiata la pena principale, della pena accessoria della sospensione della patente di guida - Mancata previsione - Asserita irragionevole disparita' di trattamento rispetto al regime previsto per l'esecuzione della semidetenzione e...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco

GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria

Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 139 del codice penale, promosso con ordinanza del 13 luglio 2006 dalla Corte d'assise d'appello di Milano nel procedimento penale a carico di Bissoni Franco, iscritta al n. 563 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, 1ª serie speciale, dell'anno 2006;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 25 giugno 2008 il giudice relatore Ugo De Siervo.

Ritenuto che la Corte d'assise d'appello di Milano, con ordinanza in data 13 luglio 2006, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 139 del codice penale nella parte in cui «non consente, una volta espiata la pena principale, il differimento della pena accessoria della sospensione della patente, gia' differita sino al termine dell'espiazione della pena principale in quanto di ostacolo alla espiazione della pena detentiva nelle misure alternative della semi liberta' e dell'affidamento in prova»;

che il rimettente riferisce di essere chiamato a decidere in ordine all'istanza con cui un soggetto, il quale ha riportato due condanne definitive per il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), ha chiesto la modifica dell'esecuzione della pena accessoria del ritiro della patente di guida per tre anni irrogata ai sensi dell'art. 85 del citato decreto;

che, prosegue il rimettente, il condannato, detenuto dal 15 febbraio 1993, con fine pena al 16 agosto 2006, e' stato ammesso al regime della semiliberta' e quindi all'affidamento in prova e, a partire dal 21 maggio 1998, svolge attivita' lavorativa presso lo studio di un commercialista, attivita' per la quale ha necessita' di disporre della patente di guida;

che, al fine di «non ostacolare lo svolgimento del programma lavorativo nel corso delle misure alternative», il procuratore generale competente per l'esecuzione, in data 5 giugno 2000, ha disposto il differimento della pena accessoria al termine della espiazione della pena principale;

che, in prossimita' della cessazione della pena principale, il condannato ha chiesto di poter usufruire della patente di guida al fine di continuare a svolgere la propria attivita' lavorativa, invocando l'applicazione analogica dell'art. 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il quale dispone...

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