Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Corte dei conti - Giudizio di conto - Relazione del magistrato relatore e decreto di fissazione della conseguente udienza per la celebrazione del giudizio - Notifica al solo agente contabile e non anche all'amministrazione interessata - Ritenuta violazione dei principi del contraddittor...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco

GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria

Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale degli articoli da 30 a 42 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 (Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti), promosso con ordinanza del 5 giugno 2007 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana nel giudizio sul conto reso dalla Bipielle Societa' di gestione del credito s.p.a., nella qualita' di cassiere dell'Azienda ospedaliera V. Cervello di Palermo, iscritta al n. 803 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 49, prima serie speciale, dell'anno 2007;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 25 giugno 2008 il giudice relatore Paolo Maddalena;

Ritenuto in fatto

  1. - Con ordinanza del 5 giugno 2007, notificata in data 12 settembre 2007, iscritta al n. 803 del registro ordinanze dell'anno 2007, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, solleva, in riferimento agli artt. 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli articoli da 30 a 42 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 (Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti), nella parte in cui, «nel regolare la procedura del giudizio di conto, non prevedono che la relazione del magistrato relatore in uno al decreto di fissazione della conseguente udienza per la celebrazione del giudizio di conto stesso, sia notificata anche all'Amministrazione».

    1.1. - Le disposizioni censurate prevedono la trasmissione della suddetta relazione al solo procuratore generale (art. 30) e, piu' complessivamente (articoli da 31 a 42), la partecipazione del solo pubblico ministero contabile (e non della pubblica amministrazione) al giudizio sul conto reso o omesso dal contabile.

  2. - In punto di fatto, la rimettente sezione regionale della Corte dei conti chiarisce:

    1. che il magistrato relatore, esaminando i conti dei tesorieri di diverse Aziende U.S.L. ed ospedaliere della Provincia di Palermo, ha contestato la legittimita' della liquidazione degli interessi passivi posti a carico dell'Azienda ospedaliera "V. Cervello" di Palermo per anticipazioni di cassa da parte del tesoriere Banca Popolare Italiana s.p.a., da cui risulta un debito finale, a carico dell'Azienda ospedaliera, di € 646, 79;

    2. che il magistrato relatore nella sua relazione ha chiesto l'iscrizione a ruolo del conto in questione, al fine di accertare il «superiore addebito a carico dell'Azienda ed in favore del contabile "Banca Popolare Italiana s.p.a.", con contestuale discarico di quest'ultima»;

    3. che il Presidente di sezione ha fissato con...

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