Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Giudizio abbreviato - Accoglimento della richiesta - Esclusione del responsabile civile - Lamentata violazione dei principi di eguaglianza, per disparita' di trattamento della parte civile in relazione alle pretese risarcitorie, e della ragionevole durata del processo ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco

GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria

Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 87, comma 3, del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 438 e 440 del medesimo codice, promosso, con ordinanza dell'8 novembre 2005, dal Giudice per le indagini preliminari, in funzione di Giudice dell'udienza preliminare, del Tribunale di Sassari nel procedimento penale a carico di C. S., iscritta al n. 60 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 21 maggio 2008 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari, in funzione di Giudice dell'udienza preliminare, del Tribunale di Sassari, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 87, comma 3, del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 438 e 440 dello stesso codice, nella parte in cui «dispone l'esclusione di ufficio del responsabile civile quando il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato»;

che il giudice rimettente premette che il pubblico ministero aveva richiesto il rinvio a giudizio nei confronti di diverse persone imputate, tra gli altri, dei reati di associazione per delinquere, truffa e appropriazione indebita, per essersi appropriate «di somme di denaro loro consegnate dai clienti contattati senza provvedere al versamento [...] per le operazioni di investimento richieste» ad una societa' di intermediazione mobiliare;

che, in apertura dell'udienza preliminare, numerose persone offese si costituivano parti civili e chiedevano la citazione del responsabile civile, «individuandolo nel rappresentante legale pro tempore della societa»;

che tale richiesta - respinta una prima volta per la ritenuta insussistenza dei presupposti legittimanti la chiamata in causa della societa' - era stata poi reiterata all'esito degli interrogatori di alcuni imputati; uno di essi, in particolare, in relazione alla sua pluriennale...

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