Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento anche in casi diversi da quelli previsti dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. - Preclusione - Applicazione della nuova disciplina ai proc...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,

Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco

GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria

Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), e degli artt. 1 e 10 della stessa legge, promossi con ordinanze del 30 marzo dalla Corte d'appello di Napoli, del 1° giugno dalla Corte d'appello di Palermo, del 3 aprile dalla Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, del 5 aprile dalla Corte d'appello di Bologna, del 23 giugno e del 21 aprile 2006 dalla Corte d'appello di Messina rispettivamente iscritte ai nn. 266, 468, 508, 526, 530 e 575 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 35, 44, 47, 48 e 51, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.

Udito nella Camera di consiglio del 7 maggio 2008 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che le Corti d'appello di Napoli (r.o. n. 266 del 2006), di Palermo (r.o. n. 468 del 2006), di Messina (r.o. nn. 530 e 575 del 2006) e di Lecce - sezione distaccata di Taranto (r.o. n. 508 del 2006) hanno sollevato, con riferimento agli artt. 3, 97, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui consente l'appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento nei soli casi previsti dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen.: ossia quando sopravvengano o si scoprano nuove prove dopo il giudizio di primo grado, e sempre che tali prove risultino decisive;

che analoga questione e' sollevata, in riferimento agli artt. 3, 111 e 112 Cost., dalla Corte d'appello di Bologna (r.o. n. 526 del 2006), che censura direttamente l'art. 1 della citata legge n. 46 del 2006;

che le Corti rimettenti (ad eccezione della Corte d'appello di Messina) dubitano, in riferimento ai medesimi parametri, anche della legittimita' costituzionale dell'art...

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