Ordinanza del 12 novembre 2007 emessa dal Tribunale di Torino sul ricorso proposto da Costa Vincenzo contro Morena Italo ed altra Patrocinio a spese dello Stato - Ricorso per accertamento tecnico preventivo proposto da soggetto ammesso a gratuito patrocinio - Nomina del consulente tecnico d'ufficio - Liquidazione della parcella - Previsione legi...

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento 12562/06 R.G.

Il presidente premette in fatto quanto segue.

  1. - Con decreto emesso in data 6 maggio 2006 sul ricorso di Costa Vincenzo, ammesso al patrocinio a spese dello Stato ex d.P.R. n. 115/2002, il presidente della sezione, delegato dal presidente del tribunale per questi incombenti, dispose accertamento tecnico preventivo ex art. 696 cod. proc. civ. in ordine alle condizioni odontostomatologiche conseguenti alle cure odontoiatriche prestategli dal dentista dott. Morena, designando quale consulente tecnico il dott. Edmondo Paolini. Portato a compimento l'incarico, il CTU deposito' la relazione e in data 25 luglio 2006 presento' la parcella, che venne liquidata dallo scrivente con decreto del 29 luglio 2006 nella misura di Euro 561,23, di cui 150,46 per esposti e anticipazioni oltre I.V.A. e Cassa previdenza e posta a carico dell'erario.

  2. - Ora, riconsiderato l'affare su segnalazione della cancelleria e non avendo l'erario, ne' tantomeno il Costa, corrisposto alcunche' al dott. Paolini, occorre verificare la conformita' a legge del predetto decreto di liquidazione.

  3. - L'art. 49 del d.P.R. n. 115/2002 ha cura di ben distinguere le spettanze degli ausiliari del giudice nel processo penale, civile ed amministrativo in: «l'onorario, indennita' di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico».

  4. - L'art. 131, comma del d.P.R. 30 maggio 2005, n. 115, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A Capo VI - Effetti dell'ammissione al patrocinio) recita che: «Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario», ed il comma 4, nell'elencare le spese anticipate dall'erario, include, alla lettera a), «gli onorari e le spese dovute ai difensori» e, alla lettera c), «le indennita' e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonche' le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi». Come si vede, adunque, tra le spese anticipate dall'erario non sono ricompresi gli onorari degli ausiliari del giudice, quali per legge (art. 3, lett. n) sono, tra gli altri, i consulenti tecnici di ufficio, come, peraltro, risulta expressis verbis dal disposto del comma 3 del...

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