Ordinanza del 23 gennaio 2008 emessa dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Federazione Nazionale Pensionati - FNP CISL ed altri contro Ministero dell'economia e delle finanze ed altri Previdenza - Perequazione automatica delle pensioni - Determinazione in base all'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di ...

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n.1490 del 2006 proposto dalla Federazione Nazionale Pensionati - FNP CISL, in persona del legale rappresentante pro tempore, e dai pensionati Girolamo Minardi, Roberto Capaccioni, Giovanni Bartoloni e Franco Sacripanti rappresentati e difesi dagli avv. Enrico Lubrano, prof. Filippo Librano, Pasquale Nappi e prof. Mania persiani ed elettivamente domiciliati in Roma, via Flaminia n.79, presso lo studio Lubrano;

Contro I) il Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, II) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro pro tempore; rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati e nei confronti: a) dell'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Barabaschi, Donato Luciano e Antonietta Coretti ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura regionale del predetto Istituto in Roma, via Guido Romano n. 46; b) dell'INPDAP - Istituto Nazionale Previdenza Dipendenti Amministrazione Pubblica, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; c) dell'IPOST - Istituto Postelegrafici, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio, per l'annullamento del decreto 18 novembre 2005 emanato di concerto dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nella parte in cui sono state stabilite le percentuali di perequazione per le pensioni in via definitiva per l'anno 2004 e in via provvisoria e salvo conguaglio per il 2005.

Visto il ricorso con la relativa documentazione;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle intimate amministrazioni;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 24 ottobre 2007 - relatore il dottor Giuseppe Sapone - gli avvocati come da verbale;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

F a t t o

Con il proposto gravame gli odierni ricorrenti hanno impugnato 11 provvedimento in epigrafe, chiedendone l'annullamento per illegittimita' derivata dalla eccepita illegittimita' costituzionale dell'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 in riferimento all'art. 3 Cost. nella parte in cui stabilisce...

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