LEGGE REGIONALE 27 maggio 2008, n. 7 - Norme per la disciplina delle attivita'' di animazione e di accompagnamento turistico.

Norme per la disciplina delle attivita' di animazione e di accompagnamento turistico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 87 del 28 maggio 2008) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione del titolo 1. Il titolo della legge regionale 1° febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attivita' turistiche di accompagnamento) e' sostituito dal seguente: 'Norme per la disciplina delle attivita' di animazione e di accompagnamento turistico'.

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 1

  1. L'articolo 1 della legge regionale n. 4 del 2000 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 1 (Finalita). - 1. Con la presente legge vengono definite e disciplinate le attivita' professionali turistiche di animazione e di accompagnamento in attuazione e nel rispetto delle normative statali e comunitarie.'.

    Art. 3.

    Modifiche all'art. 2

  2. La rubrica dell'art. 2 della legge regionale n. 4 del 2000 e' sostituita dalla seguente: 'Definizione delle professioni turistiche di animazione e di accompagnamento'.

  3. Dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 4 del 2000 sono aggiunti i seguenti:

    '4. Coloro che hanno ottenuto l'idoneita' alla professione di guida ambientale-escursionistica possono successivamente specializzarsi in:

    1. accompagnare singoli o gruppi in itinerari, gite od escursioni in bicicletta, anche su percorsi e sentieri sterrati o non battuti, assicurando alla clientela assistenza tecnica e meccanica e fornendo alla stessa notizie di interesse turistico sui luoghi di transito;

    2. equiturismo per accompagnare persone singole o gruppi in itinerari, gite o passeggiate a cavallo, assicurando la necessaria assistenza tecnica e fornendo notizie di interesse turistico sui luoghi di transito;

    3. turismo acquatico per organizzare il tempo libero a persone singole o gruppi con attivita' nautiche o sportive afferenti alle discipline che si possono svolgere in acqua. La Giunta regionale definira' con propria deliberazione l'elenco delle attivita' che attengono al turismo acquatico;

    4. turismo subacqueo per accompagnare nelle immersioni persone singole o gruppi, dopo avere fornito loro informazioni sul sito subacqueo e sulle caratteristiche della biologia, della flora e della fauna marina. Prima dell'immersione l'accompagnatore dovra' accertarsi che ogni singola persona del gruppo sia in possesso di brevetto rilasciato da riconosciute associazioni subacquee nazionali, che verranno specificate nella delibera di Giunta di cui all'art. 3, comma 10, che ne attesti l'addestramento almeno di primo livello in immersioni subacquee nelle varie forme diurne e notturne, anche con l'ausilio di apparecchiature atte a consentire la respirazione durante l'immersione, ed entro i limiti di profondita' consentiti dal brevetto stesso.

  4. Ulteriori specializzazioni, da acquisirsi a seguito di percorsi formativi specifici ovvero di completamento o arricchimento del percorso formativo di guida ambientale-escursionistica, possono essere individuate dalle Province e sottoposte alla successiva valutazione tecnica della Regione insieme ai seguenti elementi di dettaglio:

    1. denominazione della specializzazione;

    2. ambito territoriale;

    3. titoli necessari;

    4. modalita' e contenuti per la formazione al ruolo richiesto.

  5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, approva periodicamente l'elenco aggiornato delle specializzazioni validate di cui al comma 5.

  6. E' animatore turistico chi, per attivita' professionale, e' in grado di organizzare per gruppi di turisti attivita' ricreative, motorie o sportive per svago o divertimento.'.

    Art. 4.

    Sostituzione dell'art. 3

  7. L'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2000 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 3 (Condizioni per l'esercizio dell'attivita). - 1. Per l'esercizio delle professioni...

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