LEGGE REGIONALE 7 agosto 2007, n. 8 - Norme per l''istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza.

Norme per l'istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza.

(Pubblicato nel Supl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 26 dell'11 agosto 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Principi 1. La Regione autonoma della Sardegna riconosce che la violenza sulle donne e' violenza di genere. Essa costituisce un attacco all'inviolabilita' della persona ed alla sua liberta', secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalle vigenti leggi.

  1. Alle vittime di violenza e ai loro figli minori e' assicurato un sostegno per consentire loro di ripristinare la propria autonoma individualita' e di riconquistare la propria liberta', nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato.

    Art. 2.

    Finalita' 1. La Regione, ai sensi della legge 4 aprile 2001, n. 154, e della legge 8 novembre 2000, n. 328, promuove e' coordina iniziative per contrastare la violenza di genere intervenendo con azioni efficaci contro la violenza sessuale, fisica, psicologica e/o economica, i maltrattamenti, le molestie e i ricatti a sfondo sessuale e non, in tutti gli ambiti sociali, a partire da quello familiare.

  2. La Regione riconosce l'importanza dell'attivita' svolta dai centri antiviolenza e dalle case di accoglienza gia' operanti nel territorio regionale, valorizza i percorsi di elaborazione culturale e le pratiche di accoglienza autonome ed autogestite dalle donne e garantisce la promozione di nuovi centri e/o case di accoglienza avvalendosi delle esperienze e delle competenze espresse localmente da enti, associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), che abbiano come scopo primario la lotta e la prevenzione della violenza sulle donne e i minori e la solidarieta' alle vittime e che dimostrino di disporre di personale adeguato per i compiti predetti e di avere almeno tre anni di esperienza nello specifico settore.

    3 . La Regione favorisce e promuove interventi di rete di istituzioni, associazioni, organizzazioni, enti pubblici e privati o di competenze e figure professionali, per offrire alle donne, italiane o straniere, risposte differenziate rispetto al tipo di violenza subita, ai danni da questa causati ed ai conseguenti effetti.

    Art. 3.

    Costituzione dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza 1 . La Regione, al fine di garantire adeguata solidarieta', sostegno e soccorso alle donne vittime di violenza ed ai loro figli minori finanzia centri antiviolenza e case di accoglienza.

  3. I centri antiviolenza e le case di accoglienza possono essere promossi:

    1. da enti locali singoli o associati;

    2. dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, che dimostrino di avere almeno tre anni di esperienza e di disporre di personale adeguato;

    3. di concerto, dai soggetti di cui alle lettere a) e b), d'intesa o in forma consorziata.

  4. Alle strutture di cui al presente articolo possono ricorrere tutte le donne vittime di violenza, sole o con figli minori, indipendentemente...

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