LEGGE REGIONALE 22 agosto 2007, n. 9 - Norme in materia di polizia locale e politiche regionali per la sicurezza.

Norme in materia di polizia locale e politiche regionali per la sicurezza.

CAPO IOggetto e finalita'

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 28 del 31 agosto 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalita' 1. La presente legge detta norme generali per l'esercizio delle funzioni di polizia locale degli enti locali e disciplina interventi regionali per favorire la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza del territorio regionale.

  1. La Regione, nel rispetto della competenza statale in materia di ordine pubblico, concorre alla prevenzione delle attivita' illecite, alla sicurezza del territorio ed all'ordinata convivenza civile.

    Promuove l'esercizio coordinato delle funzioni di polizia locale, favorisce la cooperazione fra le Forze di polizia ad ordinamento statale, regionale e locale, sostiene l'azione degli enti locali e delle associazioni di volontariato.

  2. La polizia locale e le associazioni di volontariato partecipano alle attivita' di protezione civile secondo le competenze stabilite per la Regione e gli enti locali dal Capo VII del Titolo III della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali).

    CAPO IOggetto e finalita'

    Art. 2.

    Funzioni della Regione 1. La Regione:

    1. svolge, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 9 del 2006 funzioni di indirizzo generale e coordinamento, per favorire livelli adeguati del servizio sull'intero territorio regionale;

    2. promuove l'esercizio associato delle funzioni di polizia locale fra i comuni di minore dimensione ai sensi della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunita' montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni);

    3. programma, nel rispetto delle procedure di concertazione con gli enti locali previsti dalla legge regionale 17 gennaio 2005 n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione - enti locali), gli interventi di cui all'art. 7;

    4. promuove, d'intesa con i competenti organi statali, forme di collaborazione a livello regionale e locale tra le Forze di polizia locale e le Forze delle polizie di Stato;

    5. garantisce assistenza tecnica ed eroga finanziamenti agli enti locali e alle organizzazioni operanti nel settore della sicurezza;

    6. promuove attivita' di ricerca e documentazione in tema di sicurezza, prevenzione e repressione delle attivita' illecite contro l'ambiente e il territorio;

    7. promuove accordi tra gli enti locali per il coordinamento dei sistemi informatici, informativi e di comunicazione e a tal fine promuove la costituzione presso il sistema informativo territoriale regionale di apposite banche dati, e ne promuove l'interscambio e la connessione con i sistemi delle Forze di polizia dello Stato operanti nel territorio.

  3. La Regione garantisce la formazione professionale e il costante aggiornamento degli addetti alla polizia locale, mediante la previsione e il finanziamento di specifici interventi formativi ai sensi dell'art. 74 comma 1, lettera d), della legge regionale n. 9 del 2006.

    CAPO IOggetto e finalita'

    Art. 3.

    Funzioni del comune 1. I comuni esercitano, in forma singola o associata, tutte le funzioni di polizia locale, salvo quelle che la legge conferisce, per ragioni di adeguatezza ed esigenze di esercizio unitario, alle province.

  4. I comuni concorrono alle politiche regionali per la sicurezza con:

    1. l'elaborazione e la gestione di progetti per la sicurezza e la tutela sociale delle zone urbane e del territorio comunale, di cui all'art. 7;

    2. l'orientamento delle politiche sociali e urbanistiche a finalita' di sicurezza e di recupero del disagio ed inclusione sociale;

    3. lo svolgimento di azioni positive di informazione, sensibilizzazione, promozione del senso civico e della legalita'.

    CAPO IOggetto e finalita'

    Art. 4.

    Funzioni della provincia 1. Spettano alle province i compiti di polizia amministrativa nelle materie di competenza provinciale o ad esse conferite.

  5. Le province concorrono alle politiche regionali per la sicurezza con:

    1. l'elaborazione e la gestione di progetti per la sicurezza e la tutela sociale del territorio della provincia, di cui all'art. 7;

    2. il monitoraggio dei fenomeni sociali e culturali relativi alla illegalita' diffusa e l'analisi di tematiche specifiche caratterizzanti il territorio;

    3. la promozione di attivita' di formazione sociale e culturale per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di illegalita' e di devianza.

    CAPO IOggetto e finalita'

    Art. 5.

    Conferenza regionale per la sicurezza 1. Almeno una volta all'anno la Conferenza permanente Regione enti locali, di cui all'art. 12 della legge regionale n. 1 del 2005, si riunisce per discutere le politiche regionali per la polizia locale e la sicurezza e gli indirizzi per l'esercizio integrato delle funzioni dei...

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