LEGGE PROVINCIALE 16 novembre 2007, n. 12 - Servizi pubblici locali.
Servizi pubblici locali.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 48/I-II del 27 novembre 2007) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge:
Art. 1.
O g g e t t o 1. La presente legge disciplina le modalita' di affidamento dei servizi pubblici di rilevanza economica, ferme restando le disposizioni di legge di settore.
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Agli effetti della presente legge sono servizi pubblici quei servizi assunti:
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dalla Provincia autonoma di Bolzano e dagli enti da essa dipendenti o il cui ordinamento rientri nelle sue competenze, anche delegate;
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dalle comunita' comprensoriali e dai comuni, singoli o nelle relative forme associative o di collaborazione.
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Agli effetti della presente legge sono servizi di rilevanza economica i servizi:
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che hanno per oggetto la produzione di beni e lo svolgimento di attivita' dietro pagamento di corrispettivo da parte dei beneficiari, e;
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in cui il soggetto gestore dei servizi medesimi si assume in tutto o in parte il rischio di gestione.
Art. 2.
Modalita' di gestione ed erogazione 1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 2, gestiscono ed erogano i servizi pubblici a rilevanza economica direttamente con le proprie strutture organizzative ovvero attraverso:
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societa' a capitale interamente pubblico;
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soggetti privati.
Art. 3.
Affidamento a societa' a capitale interamente pubblico 1. I servizi pubblici di rilevanza economica possono essere affidati a societa' di capitali ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), qualora uno o piu' enti di cui all'art. 1, comma 2:
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detengano per intero il capitale sociale;
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esercitino sulla societa' un controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi;
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la societa' realizzi la parte piu' rilevante della propria attivita' con uno o piu' degli enti che la controllano.
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Sussiste il controllo ai sensi del comma 1, lettera b), qualora gli enti:
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provvedano direttamente alla nomina ed alla revoca degli amministratori e dei sindaci della societa';
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svolgano funzioni di indirizzo, indicando gli obiettivi dell'attivita' e dettando le direttive generali per raggiungerli;
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esercitino attivita' di controllo gestionale e finanziario, attraverso l'esperimento di sopralluoghi ed ispezioni nonche' attraverso l'esame di report periodici sull'efficacia, sull'efficienza e sull'economicita' del servizio.
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La rilevanza dell'attivita' ai sensi del comma 1, lettera c), e' considerata in base al...
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