LEGGE PROVINCIALE 16 novembre 2007, n. 12 - Servizi pubblici locali.

Servizi pubblici locali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 48/I-II del 27 novembre 2007) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o 1. La presente legge disciplina le modalita' di affidamento dei servizi pubblici di rilevanza economica, ferme restando le disposizioni di legge di settore.

  1. Agli effetti della presente legge sono servizi pubblici quei servizi assunti:

    1. dalla Provincia autonoma di Bolzano e dagli enti da essa dipendenti o il cui ordinamento rientri nelle sue competenze, anche delegate;

    2. dalle comunita' comprensoriali e dai comuni, singoli o nelle relative forme associative o di collaborazione.

  2. Agli effetti della presente legge sono servizi di rilevanza economica i servizi:

    1. che hanno per oggetto la produzione di beni e lo svolgimento di attivita' dietro pagamento di corrispettivo da parte dei beneficiari, e;

    2. in cui il soggetto gestore dei servizi medesimi si assume in tutto o in parte il rischio di gestione.

      Art. 2.

      Modalita' di gestione ed erogazione 1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 2, gestiscono ed erogano i servizi pubblici a rilevanza economica direttamente con le proprie strutture organizzative ovvero attraverso:

    3. societa' a capitale interamente pubblico;

    4. soggetti privati.

      Art. 3.

      Affidamento a societa' a capitale interamente pubblico 1. I servizi pubblici di rilevanza economica possono essere affidati a societa' di capitali ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), qualora uno o piu' enti di cui all'art. 1, comma 2:

    5. detengano per intero il capitale sociale;

    6. esercitino sulla societa' un controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi;

    7. la societa' realizzi la parte piu' rilevante della propria attivita' con uno o piu' degli enti che la controllano.

  3. Sussiste il controllo ai sensi del comma 1, lettera b), qualora gli enti:

    1. provvedano direttamente alla nomina ed alla revoca degli amministratori e dei sindaci della societa';

    2. svolgano funzioni di indirizzo, indicando gli obiettivi dell'attivita' e dettando le direttive generali per raggiungerli;

    3. esercitino attivita' di controllo gestionale e finanziario, attraverso l'esperimento di sopralluoghi ed ispezioni nonche' attraverso l'esame di report periodici sull'efficacia, sull'efficienza e sull'economicita' del servizio.

  4. La rilevanza dell'attivita' ai sensi del comma 1, lettera c), e' considerata in base al...

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