LEGGE REGIONALE 7 agosto 2007, n. 7 - Promozione della ricerca scientifica e dell''innovazione tecnologica in Sardegna.

Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna.

CAPO IPrincipi generali

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 26 dell'11 agosto 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a' 1. La Regione autonoma della Sardegna, nell'esercizio della propria potesta' legislativa in materia di ricerca scientifica e tecnologica a sostegno all'innovazione per i settori produttivi prevista dall'art. 117, comma terzo, della Costituzione e al fine decreto-legge esercitare le funzioni ad essa conferite inerenti la realizzazione di programmi per la ricerca, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico al sistema produttivo, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234, in coerenza con i principi stabiliti dall'Agenda di Lisbona in tema di valorizzazione delle politiche per la conoscenza, l'innovazione e il capitale umano e in armonia con i principi contenuti nella raccomandazione della Commissione europea n. 251 dell'11 marzo 2005, riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori, con la presente legge intende promuovere, rafforzare e' diffondere la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica.

  1. A tale scopo la Regione si pone i seguenti obiettivi:

    1. promuovere, sostenere e divulgare la cultura scientifica;

    2. sviluppare, attrarre e mantenere nel sistema regionale della ricerca un capitale umano altamente qualificato;

    3. sostenere il sistema regionale della ricerca e la sua internazionalizzazione;

    4. razionalizzare l'organizzazione, la programmazione e l'attuazione degli interventi regionali nel settore della ricerca;

    5. sviluppare una stretta integrazione tra la ricerca fondamentale, o di base, e quella applicata e tra il sistema della ricerca e quello dell'impresa.

      CAPO IPrincipi generali

      Art. 2.

      Alta formazione e inserimento lavorativo nel settore della ricerca scientifica e innovazione tecnologica 1. La Regione, al fine di sviluppare, attrarre e mantenere nel sistema della ricerca in Sardegna un capitale umano altamente qualificato:

    6. favorisce l'alta formazione dei giovani ricercatori attraverso la concessione di contributi individuali a fondo perduto o altre forme di incentivi per la partecipazione a programmi di studio e di lavoro presso centri di ricerca di riconosciuto prestigio internazionale;

    7. favorisce accordi, promuove e finanzia forme di collaborazione tra imprese ed enti di ricerca pubblici e privati e universita' della Sardegna e tra questi e i centri di ricerca di riconosciuto prestigio internazionale al di fuori del territorio regionale;

    8. promuove l'inserimento di ricercatori altamente qualificati nel sistema regionale della ricerca e delle imprese, anche attraverso il cofinanziamento di progetti di ricerca, l'istituzione di borse per l'inserimento lavorativo e, limitatamente alle universita' e agli enti pubblici di ricerca, attraverso il finanziamento di contratti di lavoro pluriennali rinnovabili e di progetti di ricerca;

    9. prevede incentivi per le imprese della Sardegna che investono nell'alta formazione svolta dalle universita' e da altri centri di ricerca di riconosciuto prestigio internazionale.

      CAPO IPrincipi generali

      Art. 3.

      Promozione e sostegno del sistema regionale della ricerca 1 . La Regione, allo scopo di promuovere l'attivita' di ricerca scientifica fondamentale, o di base, e applicata nel proprio territorio:

    10. favorisce la realizzazione di centri di eccellenza per la ricerca scientifica e sostiene l'attivita' di quelli riconosciuti dagli organismi competenti in ambito nazionale ed europeo;

    11. incentiva la creazione di consorzi o altre forme associative tra universita', enti e centri di ricerca pubblici e privati e imprese;

    12. finanzia o cofinanzia progetti di ricerca fondamentale o di base di particolare valore conoscitivo che trovino in Sardegna ottimali condizioni per la loro esecuzione e/o che abbiano avuto accesso a programmi di ricerca internazionali, comunitari e nazionali presentati da universita' ed enti pubblici di ricerca; la quota per i suddetti interventi non dovra' essere inferiore all'1 per cento delle compartecipazioni all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

    13. finanzia o cofinanzia progetti di ricerca applicata e di sviluppo precompetitivo presentati da imprese, universita' ed enti e centri di ricerca pubblici e privati e da consorzi o altre forme associative tra questi soggetti aventi sede in Sardegna;

    14. facilita, attraverso apposite intese, l'utilizzo da parte dei ricercatori operanti in Sardegna delle grandi attrezzature scientifiche presenti nel territorio regionale e l'accesso alle informazioni della biblioteca scientifica regionale di cui all'art.

      4, comma 1, lettera b);

    15. istituisce premi annuali...

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