DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 15 maggio 2007, n. 33 - Norme tecniche per l''attuazione della legge provinciale per la tutela della salute dei non fumatori.

Norme tecniche per l'attuazione della legge provinciale per la tutela della salute dei non fumatori.

(Provincia di Bolzano) (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige n. 17 del 17 luglio 2007) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1186 del 10 aprile 2007;

E m a n a

il seguente regolamento:

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2007, registro n. 1, foglio n. 20

Art. 1.

Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento definisce le modalita' per la tutela della salute dei non fumatori in attuazione della legge provinciale 3 luglio 2006, n. 6, di seguito denominata legge.

Art. 2.

Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

  1. luoghi aperti di pertinenza delle scuole per l'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado: i cortili, le terrazze, i giardini, i parcheggi, le aree di entrata, i giroscale aperti, le aree di servizio, i parchi gioco, le aree ricreative ed i campi sportivi;

  2. luoghi aperti di pertinenza delle strutture per giovani: i giroscale aperti, i parchi gioco, i campi sportivi e le aree di servizio;

  3. strutture per giovani: i collegi, i centri giovanili, parrocchiali, sportivi e simili;

  4. locali chiusi, di cui all'art. 1, comma 1, della legge, nei quali vengono somministrati pasti: i locali chiusi destinati al consumo di pasti, di tutti gli esercizi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, all'art. 1 della legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39, e successive modifiche, all'art. 1 della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, all'art. 2 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 57, e successive modifiche, e all'art. 1 della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, ivi compresi i circoli privati, club e simili;

  5. pasti: tutte le tipologie di alimenti, salvo gelati, toast, panini, paste, dolciumi, salatini e prodotti analoghi.

    Art. 3.

    Requisiti tecnici dei locali per fumatori 1. Le aree per fumatori vanno contrassegnate e separate da altri ambienti limitrofi dove e' vietato fumare. Il totale delle superfici delle aree riservate a chi fuma deve comunque essere inferiore al totale delle superfici delle aree riservate ai non fumatori. Tali aree devono rispettare i seguenti requisiti strutturali:

  6. essere delimitate da pareti a tutta altezza su tutti i lati;

  7. essere dotate di ingresso con porta a chiusura automatica;

  8. essere...

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