DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 29 maggio 2007, n. 11 - Modifiche al decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 recante «Regolamento di esecuzione della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 [Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interven...

Modifiche al decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg.

di data 18 ottobre 2006 recante 'Regolamento di esecuzione della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 [Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)]' approvato con deliberazione n. 1586 del 4 agosto 2006.

(Provincia di Trento) (Pubblicato nel suppl. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 19 giugno 2007) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante 'Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige', ai sensi del quale il Presidente della Giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta; visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla Giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Vista la legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11, recante 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della provincia Autonoma di Trento (legge finanziaria 2007)', art. 61 Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente 'Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)';

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1090 di data 25 maggio 2007 avente ad oggetto: Modificazioni al decreto del Presidente della provincia n. 18-71/leg. di data 18 ottobre 2006 recante 'Regolamento di esecuzione della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 [Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)]' approvato con deliberazione n. 1586 del 4 agosto 2006

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazioni all'art. 3 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

  1. All'art. 3 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg di data 18 ottobre 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

    1. dopo il primo comma e' inserito il seguente:

      '1-bis. Ai fini della valutazione della condizione economica o patrimoniale del nucleo familiare e' considerata anche la condizione economico-patrimoniale del coniuge non separato legalmente, ancorche' non facente parte del nucleo medesimo';

    2. al comma 3, al secondo periodo il numero '5' e' sostituito dal numero '3';

    3. al comma 3, l'ultimo periodo e' soppresso.

      Art. 2.

      Modificazioni all'art. 4 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

  2. All'art. 4 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

    1. al comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;

    2. al comma 4, le parole 'la sospensione' sono sostituite dalle seguenti: 'il venir meno'.

    Art. 3.

    Modificazioni all'art. 5 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

  3. Il comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 e' sostituito dal seguente:

    '2. Per superficie utile abitabile si considera la superficie calpestabile dell'appartamento, misurata al netto di murature, pilastri, tramezze, eventuali rampe, scale e pianerottoli intermedi di scale interne, esclusi eventuali balconi e terrazze. Dal calcolo della superficie abitabile viene detratto il 30 per cento di ogni superficie avente altezza utile inferiore a metri 1,70.'.

    Art. 4.

    Sostituzione dell'art. 6 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

  4. L'art. 6 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006, e' sostituito dal seguente:

    'Art. 6. Requisiti per la presentazione delle domande. 1. La presentazione della domanda per l'ottenimento degli alloggi e' subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

    1. cittadinanza dell'Unione europea del soggetto richiedente;

    2. residenza anagrafica del soggetto richiedente in un comune della provincia di Trento da almeno tre anni, in via continuativa, alla data di presentazione della domanda;

    3. condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare non superiore al valore di 0,23 dell'indicatore ICEF secondo quanto indicato nell'allegato 1, punto 2. L'ente locale puo' aumentare o diminuire il predetto valore fino ad un massimo di 0,02;

    4. assenza di titolarita', riconducibile per intero in capo al nucleo familiare e con riferimento al triennio precedente la data di presentazione della domanda, di un diritto di proprieta', usufrutto o abitazione su un alloggio adeguato, ad eccezione del caso che il titolo di disponibilita' dell'alloggio sia cessato a seguito di vendita coattiva.

  5. Non si considera adeguato l'alloggio:

    1. privo di servizi igienici o con servizi igienici esterni;

    2. per il quale sia stata dichiarata l'inagibilita'.

  6. Fatti salvi i requisiti di cui al comma 1, anche se titolare del diritto di proprieta', usufrutto o abitazione su un alloggio adeguato, il nucleo familiare in cui sia presente un soggetto con invalidita' pari al cento per cento che necessita di cure continuative e specialistiche puo' presentare domanda presso l'ente locale nel cui territorio e' collocato il luogo di cura, purche' ubicato a piu' di 50 km. dall'alloggio medesimo.

  7. I requisiti devono sussistere sia alla data di presentazione della domanda sia alla data di comunicazione della disponibilita' dell'alloggio.

  8. E' inammissibile la domanda presentata:

    1. presso lo stesso ente locale da parte di soggetti richiedenti che nei due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda hanno rifiutato un alloggio localizzato sul relativo territorio, con esclusione del rifiuto riferito ad un alloggio situato in un ambito territoriale di cui all'articolo 7 diverso da quello prescelto;

    2. in qualunque ente locale da parte di soggetti richiedenti destinatari di un precedente provvedimento di sfratto da uno degli alloggi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c) ed e), della legge causato da morosita', sempre che il debito non sia stato nel frattempo estinto;

    3. da un soggetto richiedente gia' assegnatario di alloggio pubblico e sottoposto a provvedimento di revoca dell'assegnazione per morosita', ovvero per gravi e ripetute violazioni delle condizioni contrattuali ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge.'.

    Art. 5.

    Modificazioni all'articolo 8 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

  9. Al comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

    1. le parole 'di cui all'articolo 4' sono sostituite dalle seguenti: 'di cui all'articolo 6';

    2. le parole '31 dicembre 2000' sono sostituite dalle seguenti:

    '28 dicembre 2000'.

    Art. 6.

    Modificazioni all'art. 10 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

  10. Al comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 le parole '31 dicembre 2000' sono sostituite dalle seguenti: '28 dicembre 2000'.

  11. Al comma 3 dell'art. 10 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006, sono apportate le seguenti modifiche:

    1. dopo le parole 'l'esclusione del nucleo familiare dalla graduatoria', sono aggiunte le seguenti:'; comporta altresi' l'esclusione dalla graduatoria il rifiuto dell'alloggio da parte del richiedente che in sede di domanda non ha espresso alcuna preferenza con riferimento all'ambito territoriale.';

    2. nel secondo periodo, le parole 'Tale disposizione non si applica' sono sostituite dalle seguenti: 'Tali disposizioni non si applicano'.

    Art. 7.

    Modificazioni all'art. 11 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

  12. Al comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 le parole 'tenuto conto del canone sostenibile per un alloggio standard e delle variazioni dipendenti dalla effettiva qualita' dell'alloggio occupato' sono soppresse.

  13. Al comma 2 dell'art. 11 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 le parole 'per intero' sono soppresse.

    Art. 8.

    Sostituzione dell'art. 13 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006

  14. L'art. 13 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006, e' sostituito dal seguente:

    'Art. 13. Versamento delle ulteriori somme di cui all'articolo 6, comma 3, della legge. 1. Al nucleo familiare per il quale, a seguito della verifica annuale dei requisiti di cui all'art. 4, e' determinato un canone sostenibile in riferimento ad un alloggio standard, determinato ai sensi dell'art. 11, superiore al canone oggettivo dell'alloggio...

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