LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2007, n. 43 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 dicembre 2006, n. 48 (Bilancio di previsione per l''esercizio finanziario 2007 - Bilancio pluriennale 2007-2009) - 2° Provvedimento di variazione, alla legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-20...

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 dicembre 2006, n. 48 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 Bilancio pluriennale 2007-2009) - 2° Provvedimento di variazione, alla legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004), alla legge regionale 6 marzo 2007, n. 2 (Finanziamento borse di studio per la formazione medico-specialistica) ed alla legge regionale 1° ottobre 2007, n. 34 (Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 70 del 21 dicembre 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Variazioni alla legge regionale 28 dicembre 2006, n. 48

  1. Al bilancio di previsione 2007 di cui alla legge regionale 28 dicembre 2006, n. 48 recante: 'Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 - Bilancio pluriennale 2007-2009' sono apportate le modifiche come da prospetto 'allegato A' alla presente legge, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo);

  2. Dall'elenco delle spese in conto capitale finanziate con mutuo ex art. 23 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, di cui alla legge regionale 28 dicembre 2006, n. 48, sono eliminati i seguenti capitoli:

    Capitolo 92328 - U.P.B. 10.02.002 denominato 'Interventi a sostegno dell'impiantistica sportiva' per Euro 60.000,00;

    Capitolo 132001 - U.P.B. 08.02.022 denominato 'Interventi per il recupero e la valorizzazione dei siti minerari dimessi' per Euro 50.000,00;

    Capitolo 152373 - U.P.B. 10.02.001 denominato 'Contributo agli enti locali' per Euro 1.500.000,00.

    Art. 2.

    Variazioni alla legge regionale 26 aprile 2004, n. 15

  3. Il comma 2 dell'art. 223 (Valorizzazione dei siti minerari dimessi) della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 'Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2004' e' sostituito dal seguente:

    '2. Gli oneri di cui al comma 1 trovano copertura...

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