LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2007, n. 42 - Istituzione e disciplina del Collegio regionale per le garanzie statutarie.

Istituzione e disciplina del Collegio regionale per le garanzie statutarie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 70 del 21 dicembre 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Costituzione e disciplina del Collegio regionale per le garanzie statutarie 1. La presente legge istituisce e disciplina, in attuazione degli articoli 79 e 80 dello Statuto, il Collegio regionale per le garanzie statutarie (di seguito denominato collegio), quale organo di consulenza della Regione.

  1. Il collegio e' composto da cinque esperti, di cui uno e' indicato dal Consiglio delle autonomie locali, eletti dal consiglio regionale a maggioranza dei tre quarti dei componenti, da scegliere tra:

    1. magistrati a riposo della giurisdizione ordinaria, amministrativa o contabile;

    2. professori universitari ordinari in materie giuridiche;

    3. avvocati con almeno quindici anni di esercizio;

    4. esperti di riconosciuta competenza, in materia di pubblica amministrazione, con quindici anni di esperienza lavorativa.

  2. Il collegio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con unica votazione, elegge al proprio interno il presidente ed un vicepresidente. Il presidente resta in carica cinque anni e non e' rieleggibile.

  3. I componenti del collegio durano in carica cinque anni e non sono immediatamente rieleggibili. In caso di cessazione dall'incarico del componente del collegio prima della scadenza dal mandato, il suo successore rimane in carica cinque anni.

    Art. 2.

    Incompatibilita' e prerogative 1. L'ufficio di componente del collegio e' incompatibile con l'espletamento di attivita' professionali, imprenditoriali, commerciali o di pubblica funzione che possano determinare situazioni di conflitto di interessi con la Regione. E' altresi' incompatibile con qualsiasi candidatura presentata alle assemblee elettive nei cinque anni precedenti.

  4. I componenti del collegio, nello svolgimento delle funzioni loro attribuite, hanno accesso agli uffici e agli atti della Regione, purche' tale accesso sia connesso allo svolgimento del loro incarico.

  5. Il collegio ha sede presso il consiglio regionale. L'ufficio di Presidenza del consiglio disciplina le modalita' di organizzazione e funzionamento del Collegio ed individua nell'ambito dell'organizzazione del Consiglio una struttura di supporto al Collegio stesso, anche attraverso eventuali modifiche organizzative.

  6. La struttura di cui al comma 3, posta...

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