LEGGE PROVINCIALE 15 novembre 2007, n. 20 - Modificazioni delle leggi provinciali 15 maggio 2002, n. 7, sulla ricettivita'' turistica alberghiera ed extra-alberghiera, 13 dicembre 1990, n. 33, sui campeggi, 15 marzo 1993, n. 8, sui rifugi e i sentieri alpini, e 8 maggio 2000, n. 4, sull''attivita'' commerciale.

Modificazioni delle leggi provinciali 15 maggio 2002, n. 7, sulla ricettivita' turistica alberghiera ed extra-alberghiera, 13 dicembre 1990, n. 33, sui campeggi, 15 marzo 1993, n. 8, sui rifugi e i sentieri alpini, e 8 maggio 2000, n. 4, sull'attivita' commerciale.

CAPO IModificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7(Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri epromozione della qualita' della ricettivita' turistica).

(Provincia di Trento) (Pubblicata nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 47 del 20 novembre 2007) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione dell'art. 2 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7

  1. Nel comma 3 dell'art.2 della legge provinciale n. 7 del 2002 le parole: 'e degli altri servizi accessori' sono soppresse.

    CAPO IModificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7(Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri epromozione della qualita' della ricettivita' turistica).

    Art. 2.

    Modificazioni dell'art. 5 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7

  2. All'art. 5 della legge provinciale n. 7 del 2002 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. il comma 3 e' sostituito dal seguente:

      '3. Sono alberghi garni' gli esercizi individuati al comma 2 nei quali sono forniti il servizio di prima colazione e di somministrazione di bevande. Ove dotati di esercizio di somministrazione di bevande aperto al pubblico gli alberghi garni' possono altresi' somministrare pasti veloci, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di pubblici esercizi.';

    2. il secondo periodo del comma 4 e' sostituito dal seguente:

      'Nelle residenze turistico alberghiere devono essere forniti i servizi di prima colazione e di somministrazione di bevande.';

    3. nel comma 5, le parole: 'gli alberghi e le residenze turistico alberghiere' sono sostituite dalle seguenti: 'gli alberghi e gli alberghi garni'.

      CAPO IModificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7(Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri epromozione della qualita' della ricettivita' turistica).

      Art. 3.

      Sostituzione dell'art. 6 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7

  3. L'art.6 della legge provinciale n. 7 del 2002 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 6 (Pertinenze degli esercizi alberghieri). - 1. Ai fini di questa legge sono considerate pertinenze degli esercizi alberghieri le aree e gli immobili destinati all'erogazione dei servizi accessori, anche non direttamente collegati con l'area principale e posti nell'immediata prossimita' dell'esercizio.

  4. Il regolamento di esecuzione stabilisce la distanza massima tra l'esercizio alberghiero e le pertinenze nonche' le modalita' per la sua misurazione.'.

    CAPO IModificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7(Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri epromozione della qualita' della ricettivita' turistica).

    Art. 4.

    Modificazioni dell'art. 7 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7

  5. All'art. 7 della legge provinciale n. 7 del 2002 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. nel comma 4, dopo le parole: 'gli esercizi classificati con' sono inserite le seguenti: 'tre e';

    2. nel comma 5, le parole: 'o della dizione di locanda' sono soppresse;

    3. nei commi 6 e 7, le parole: 'di locanda' sono sostituite dalle seguenti: 'non classificato'.

    CAPO IModificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7(Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri epromozione della qualita' della ricettivita' turistica).

    Art. 5.

    Modificazioni dell'art. 8 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7

  6. Dopo il comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale n. 7 del 2002 sono inseriti i seguenti:

    '1-bis. Per garantire la tutela dei consumatori assicurando nell'ambito di ciascuna categoria di classificazione livelli qualitativi minimi dell'offerta alberghiera, la provincia puo' ridurre di un livello la classifica attribuita ai sensi dell'art. 10 all'esercizio alberghiero che non rispetti i predetti livelli. A tal fine la provincia costituisce una commissione formata da un dipendente della provincia e da due componenti designati dalle associazioni di categoria degli operatori alberghieri maggiormente rappresentative a livello provinciale. Se la designazione non perviene entro trenta giorni dalla richiesta, la provincia nomina i componenti prescindendo dalla stessa.

    1-ter. La commissione dura in carica per cinque anni e opera su richiesta della provincia in presenza di segnalazioni ripetute e concordanti da parte di utenti o di organismi competenti per materia che evidenziano deficienze qualitative del servizio alberghiero. Se la commissione, sentito il titolare dell'esercizio alberghiero, ritiene che il servizio fornito non sia compatibile con i livelli qualitativi minimi relativi alla categoria di appartenenza tenuto conto dei parametri per la classifica, invita il titolare dell'esercizio ad adeguarsi alle prescrizioni segnalate entro un congruo termine. Decorso tale termine, se l'esercizio non risulta essersi adeguato, la commissione ne da' comunicazione alla struttura provinciale competente che puo' ridurre il livello di classifica attribuito. I criteri adottati dalla commissione sono pubblici.'.

    CAPO IModificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7(Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri epromozione della qualita' della ricettivita' turistica).

    Art. 6.

    Modificazione dell'art. 9 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7

  7. Il comma 2 dell'art. 9 della legge provinciale n. 7 del 2002 e' sostituito dal seguente:

    '2. Per favorire l'integrazione tra gli esercizi alberghieri limitrofi, ai fini della classifica dell'esercizio alberghiero sono considerati anche i servizi accessori comuni secondo i criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione. Nella classifica alberghiera non rileva l'utilizzo di servizi accessori di un esercizio alberghiero adiacente, ancorche' messi a disposizione della clientela attraverso accesso diretto.'.

    CAPO IModificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7(Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri epromozione della qualita' della ricettivita' turistica).

    Art. 7.

    Modificazione dell'art. 10 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7

  8. Alla fine del comma 3 dell'art. 10 della legge provinciale n. 7 del 2002 e' aggiunto il seguente periodo: 'Nel caso di riduzione del livello di classifica previsto dall'art. 8, la dichiarazione di autoclassifica deve indicare l'adeguamento ai livelli qualitativi minimi dell'offerta alberghiera segnalati.'.

    CAPO IModificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7(Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri epromozione della qualita' della ricettivita' turistica).

    Art. 8.

    Modificazione dell'art. 13 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7

  9. Il comma 2 dell'art. 13 della legge provinciale n. 7 del 2002 e' sostituito dal seguente:

    '2. Nel rispetto della procedura prevista dal regolamento di esecuzione, il visto di corrispondenza e' rilasciato dalla Provincia ovvero da tecnici, aventi i requisiti stabiliti dal regolamento medesimo. I tecnici che rilasciano il visto ne trasmettono copia alla Provincia.'.

    CAPO IModificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7(Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri epromozione della qualita' della ricettivita' turistica).

    Art. 9.

    Modificazione dell'art. 13-bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7

  10. Alla fine del comma 1 dell'art.13-bis della legge provinciale n. 7 del 2002 sono aggiunte le parole: ', secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione'.

    CAPO IModificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7(Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri epromozione della qualita' della ricettivita' turistica).

    Art. 10.

    Modificazione dell'art. 14 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7

  11. Nel comma 1 dell'art. 14 della legge provinciale n. 7 del 2002 le parole: 'non previsti nei criteri di classifica' sono sostituite dalle seguenti: 'ricettiva'.

    CAPO IModificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7(Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri epromozione della qualita' della ricettivita' turistica).

    Art. 11.

    Modificazioni dell'art. 16 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7

  12. All'art. 16 della legge provinciale n. 7 del 2002 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. la rubrica e' sostituita dalla seguente: 'Creazione, modificazione, approvazione e sostegno del marchio di qualita';

    2. il comma 2 e' sostituito dal seguente:

    '2. La Giunta provinciale riconosce un solo marchio a condizione che esso sia costituito consultando le associazioni degli operatori alberghieri ed extra-alberghieri maggiormente rappresentative a livello provinciale mediante l'istituzione di un unico soggetto gestore del marchio. Ai fini di cui al comma 1 la provincia sostiene le spese per la definizione del marchio e collabora con il soggetto gestore per la sua corretta diffusione e sviluppo, anche attraverso la messa a disposizione di locali e attrezzature.'.

    CAPO IModificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7(Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri epromozione della qualita' della ricettivita' turistica).

    Art. 12.

    Modificazione dell'art. 30 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7

  13. Nel comma 1 dell'art. 30 della legge provinciale n. 7 del 2002 dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente:

    'f-bis) alberghi diffusi'.

    CAPO IModificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7(Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri epromozione della qualita' della ricettivita' turistica).

    Art. 13.

    Modificazione dell'art. 31 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7

  14. Dopo il comma 1 dell'art. 31 della legge provinciale n. 7 del 2002 e' inserito il seguente:

    '1-bis. La Giunta provinciale, sentite le associazioni degli...

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