DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 9 marzo 2007, n. 22 - Contenuto e gestione dell''anagrafe provinciale delle imprese agricole.

Contenuto e gestione dell'anagrafe provinciale delle imprese agricole.

(Provincia di Bolzano) (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 15 del 10 aprile 2007) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 569 del 28 febbraio 2007,

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina ai sensi dell'art. 5-bis della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, e successive modifiche, il contenuto e la gestione dell'anagrafe provinciale delle imprese agricole, di seguito denominata anagrafe provinciale, istituita presso la Ripartizione provinciale agricoltura.

  1. L'anagrafe provinciale raccoglie le informazioni di cui all'allegato A relative alle imprese agricole che operano in provincia di Bolzano e che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione.

  2. Si intende per impresa agricola il soggetto pubblico o privato esercente attivita' agricola, forestale o agroalimentare ai sensi dell'art. 2135 codice civile. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento le persone fisiche che esercitano, in forma non imprenditoriale, un'attivita' ai sensi dell'art. 2135 codice civile, sono equiparate all'impresa agricola.

  3. Ogni impresa agricola ha una posizione univoca nell'anagrafe provinciale.

  4. L'anagrafe provinciale e' parte del Sistema informativo agricolo forestale della provincia autonoma di Bolzano (SIAF) di cui all'art. 2.

    Art. 2.

    Sistema informativo agricolo forestale della provincia autonoma di Bolzano (SIAF) 1. Il Sistema informativo agricolo forestale della provincia autonoma di Bolzano (SIAF) e' lo strumento di raccordo e supporto per l'attivita' amministrativa provinciale in ambito agricolo e forestale, strutturato come sistema aperto, al quale si potranno connettere tutti i soggetti pubblici e privati aventi interessi nel settore, abilitati ai sensi dell'art. 3.

  5. La gestione del SIAF e' di competenza delle Ripartizioni provinciali agricoltura e foreste, rispettivamente per i dati di propria competenza, alle quali tutti i soggetti che intendono essere autorizzati all'accesso al SIAF devono inoltrare richiesta motivata di abilitazione. La Ripartizione provinciale competente, sulla base delle richieste pervenute, concede l'autorizzazione e attribuisce a ciascun soggetto uno specifico profilo utente.

  6. Il SIAF e' aperto a tutti i soggetti elencati all'art. 3, coinvolti a vario titolo nell'attuazione delle...

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