LEGGE PROVINCIALE 12 dicembre 2007, n. 22 - Disciplina dell''assistenza odontoiatrica in provincia di Trento.

Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento.

(Provincia di Trento) (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52 del 27 dicembre 2007) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalita' 1. Questa legge disciplina l'assistenza odontoiatrica, ortodontica e protesica assicurata nella provincia di Trento, compatibilmente con le risorse a disposizione del servizio sanitario provinciale, al fine di tutelare la salute odontoiatrica nei soggetti in eta' infantile ed evolutiva, nei soggetti in condizione di particolare vulnerabilita' e nella generalita' della popolazione.

  1. Questa legge si conforma agli indirizzi definiti a livello nazionale in tema di livelli essenziali di assistenza e di fondi integrativi del servizio sanitario nazionale e a quanto disposto dalla vigente normativa provinciale in materia di prestazioni sanitarie aggiuntive.

    Art. 2.

    Assistenza odontoiatrica a favore dei soggetti in eta' infantile ed evolutiva 1. Nell'ambito dell'attivita' di promozione della salute e di prevenzione delle malattie assicurata dal servizio sanitario provinciale, la Provincia riconosce carattere prioritario alla prevenzione e alla cura precoce delle malattie dentarie a favore dei soggetti in eta' infantile ed evolutiva. Ai fini di questa legge si intendono come tali i soggetti minori di diciotto anni di eta' alla data di richiesta degli interventi economici e delle prestazioni sanitarie.

  2. La provincia assicura, in particolare, le seguenti prestazioni:

    1. l'attivita' di prevenzione primaria avente ad oggetto l'analisi epidemiologica, da svolgere tramite visite periodiche, anche annuali, su classi di eta' campione, la fluoroprofilassi nonche' la promozione, la formazione e l'informazione sull'igiene orale;

    2. l'attivita' di prevenzione secondaria avente ad oggetto la fornitura di interventi curativi;

    3. il concorso nelle spese di fornitura di apparecchi per l'ortodonzia compresa l'attivita' medico specialistica connessa all'applicazione.

  3. Le prestazioni previste da quest'articolo sono assicurate secondo le modalita' definite con i provvedimenti attuativi adottati ai sensi dell'art. 6, che disciplinano in particolare le caratteristiche e i contenuti del piano individuale di prevenzione.

    Per le prestazioni di cui al comma 2, lettere b) e c), in ogni caso, e' previsto il convenzionamento a tariffe prestabilite degli erogatori privati individuati dall'art. 5, per le attivita' non eseguite dalle strutture pubbliche del servizio sanitario provinciale. Le prestazioni previste dal comma 2, lettera c), sono assicurate tenendo conto della situazione economico-patrimoniale del nucleo familiare di riferimento.

    Art. 3.

    Assistenza odontolatrica a favore dei soggetti in condizione di particolare vulnerabilita' 1.Ai fini di questa legge sono considerate in condizione di particolare vulnerabilita' le persone che rientrano nelle seguenti categorie:

    1. disabili psichici e psico-fisici;

    2. soggetti con patologie generali gravi;

    3. soggetti con patologie specifiche;

    4. soggetti a elevato rischio infettivo;

    5. soggetti appartenenti a nuclei familiari a bassa condizione economico-patrimoniale;

    6. soggetti anziani;

    7. donne oltre il terzo mese di gravidanza.

  4. Sono disabili psichici e psico-fusici...

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