Sentenza nº 5593 da Council of State (Italy), 05 Novembre 2012

Data di Resoluzione05 Novembre 2012
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore

Antonio Amicuzzi, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE II n. 00605/2003, resa tra le parti, concernente provvedimento disciplinare.

sul ricorso numero di registro generale 5758 del 2003, proposto da:

Sanfilippo Calogero, rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Sterrantino, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, Piazzale Flaminio, 19;

Comune di Lecco, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Locati, con domicilio eletto presso la Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2012 il Cons. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti e uditi per le parti gli avvocati Rusconi, per delega dell'Avv. Sterrrantino, e Pafundi, per delega dell'Avv. Locati;

FATTO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, sez. II, con la sentenza n. 605 in data 1° aprile 2003, ha respinto i ricorsi riuniti proposti dall'attuale appellante per l'annullamento del provvedimento disciplinare del 18 luglio 1997, prot. 21273-97, con il quale era stata applicata la sanzione della sospensione della qualifica per la durata di sei mesi, dando atto che essa era già stata scontata in sede di sospensione cautelare e del provvedimento del 25 novembre 1997, n. 36121 con il quale, nel determinare gli emolumenti arretrati, veniva escluso il periodo di sei mesi per la sanzione della sospensione dalla qualifica, nonché il periodo intercorrente dalla sospensione obbligatoria adottata ex lege n. 16-92.

Il TAR fondava la sua decisione rilevando, sinteticamente, che il provvedimento con cui era stata applicata la sanzione della sospensione della qualifica per la durata di sei mesi, disposta ex art. 91, comma 1, d.P.R. n. 3 del 1957, non doveva essere preceduto dalla contestazione degli addebiti e che il procedimento disciplinare era stato avviato solo a seguito della conoscenza, da parte dell'Amministrazione della sentenza penale che ha dato origine al procedimento stesso e, dunque, tempestivamente.

Inoltre, per il TAR, la sospensione obbligatoria in questione, in quanto conseguenza voluta direttamente dal legislatore in relazione a determinati esiti dell'azione penale, rimane strettamente ancorata alle sorti e alle vicende del processo penale, per cui solo la sentenza penale di proscioglimento giustifica la corresponsione degli emolumenti relativi al periodo di sospensione obbligatoria.

L'appellante contestava la sentenza del TAR chiedendo l'accoglimento dell'appello.

Si costituiva il Comune, chiedendo il rigetto dell'appello.

All'udienza pubblica del 10 luglio 2012 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

Rileva il Collegio che l'attuale appellante è stato Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Lecco ed è stato condannato, con sentenza definitiva per rigetto del ricorso per Cassazione (in data 26 marzo 1997), ad un anno e sei mesi di reclusione, con il beneficio della sospensione, per il reato di abuso d'ufficio continuato (ex artt. 323 e 81 c.p.).

L'attuale appellante era stato sospeso in via cautelare dal servizio, in un primo momento, in seguito al rinvio a giudizio avanti al Tribunale di Lecco, con ordinanza sindacale 11 febbraio 1994, prot. n. 3739; successivamente tale ordinanza era stata revocata e l'attuale appellante veniva sospeso dal servizio ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c) della l. n. 55 del 1990, modif. dalla l. n. 16 del 1992 (ordinanza sindacale 26 settembre 1996, prot. n...

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