Sentenza nº 287 da Constitutional Court (Italy), 18 Luglio 2008

RelatoreMaria Rita Saulle
Data di Resoluzione18 Luglio 2008
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 287

ANNO 2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco BILE Presidente

- Giovanni Maria FLICK Giudice

- Francesco AMIRANTE "

- Ugo DE SIERVO "

- Paolo MADDALENA "

- Alfio FINOCCHIARO "

- Alfonso QUARANTA "

- Franco GALLO "

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Maria Rita SAULLE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 131, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), promosso con ordinanza dell’ 8 gennaio 2007 dal Tribunale di Trapani sul ricorso proposto da D.G.B., iscritta al n. 768 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell’anno 2007.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 maggio 2008 il Giudice relatore Maria Rita Saulle.

Ritenuto in fatto

  1. - Il Tribunale di Trapani, nel corso di un procedimento per l’autorizzazione al trattamento medico chirurgico disciplinato dalla legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), con ordinanza emessa il 20 dicembre 2006, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 131, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

    Il rimettente, dopo aver premesso che il ricorrente nel giudizio principale è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, riferisce che nel corso del procedimento il nominato consulente tecnico d’ufficio, unitamente al deposito dell’elaborato da lui redatto, ha formulato istanza di liquidazione dei propri onorari chiedendo che gli stessi siano posti a carico dell’erario.

    Sulla base di tali premesse il giudice a quo osserva che la disposizione censurata, nel sostituire l’art. 11, n. 3), del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 (Approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio), consente ancor oggi che la prestazione del consulente tecnico d’ufficio sia gratuita nei casi in cui risulti preclusa la possibilità di recuperare l’onorario dal soccombente, ove questi sia la stessa parte ammessa al gratuito patrocinio, o nel caso in cui la consulenza venga disposta in un procedimento rientrante nella cosiddetta volontaria giurisdizione.

    In particolare, il Tribunale di Trapani ritiene che l’art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, nell’escludere che l’ausiliario del giudice possa ottenere l’anticipazione del proprio compenso a carico dell’erario, determina una irragionevole disparità di trattamento «rispetto ad altri operatori professionali chiamati a...

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