Sentenza Breve nº 590 da Abruzzo, L'Aquila, 27 Settembre 2012

Data di Resoluzione27 Settembre 2012
EmittenteAbruzzo - L'Aquila

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Saverio Corasaniti, Presidente

Elvio Antonelli, Consigliere

Paolo Passoni, Consigliere, Estensore

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale n.dl 28/165/u3 del 22/06/2012 della regione abruzzo:rideterminazione risultanze contabili e recupero somma a seguito verifica ministeriale riferita all'ente scuola edile di chieti.

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 491 del 2012, proposto da:

Ente Scuola Edile/Ctp, rappresentato e difeso dall'avv. Donatella Laureti, con domicilio eletto presso Alessandro Avv. Rosa in L'Aquila, via Pescara N.2;

Regione Abruzzo, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico; Dirigente P.T. del Servizio Coordinamento Monitoraggio, Vigilanza, Controlli e Verifica Rendicontazioni;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo e di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2012 il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Visto il ricorso con cui l'Ente Scuola Edile ha impugnato principalmente:

-la determinazione dirigenziale della Regione Abruzzo del 22.6.2012 con cui si è disposto il rimborso di contributi pubblici già erogati per il progetto ?RE.LO.S? (Recuperare lo sviluppo), all'interno dell'Iniziativa Comunitaria Equal, a causa di irregolarità riscontrate in alcune voci di spesa presentate dalla ricorrente ad imputazione dell'attività finanziata;

-il presupposto verbale di verifica finale del 19.3.2010 della Direzione Provinciale del Lavoro di Chieti e la relazione di riesame redatta dal Ministero del Lavoro in data 31.8.10;

-le note della Regione Abruzzo del 13.12.11 di comunicazione dell'avvio del procedimento di recupero parziale delle somme erogate, con il calcolo degli interessi maturati e maturandi sulla somma di euro 50.378,88 richiesta in restituzione;

Vista l'istanza di sospensione degli atti impugnati;

Preso atto che la causa può essere agevolmente risolta con sentenza definitiva mediante conversione di rito, ai sensi dell'art. 60 CPA (nella compresenza degli...

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