Sentenza Breve nº 590 da Abruzzo, L'Aquila, 27 Settembre 2012
Data di Resoluzione | 27 Settembre 2012 |
Emittente | Abruzzo - L'Aquila |
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Saverio Corasaniti, Presidente
Elvio Antonelli, Consigliere
Paolo Passoni, Consigliere, Estensore
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale n.dl 28/165/u3 del 22/06/2012 della regione abruzzo:rideterminazione risultanze contabili e recupero somma a seguito verifica ministeriale riferita all'ente scuola edile di chieti.
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 491 del 2012, proposto da:
Ente Scuola Edile/Ctp, rappresentato e difeso dall'avv. Donatella Laureti, con domicilio eletto presso Alessandro Avv. Rosa in L'Aquila, via Pescara N.2;
Regione Abruzzo, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico; Dirigente P.T. del Servizio Coordinamento Monitoraggio, Vigilanza, Controlli e Verifica Rendicontazioni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo e di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2012 il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Visto il ricorso con cui l'Ente Scuola Edile ha impugnato principalmente:
-la determinazione dirigenziale della Regione Abruzzo del 22.6.2012 con cui si è disposto il rimborso di contributi pubblici già erogati per il progetto ?RE.LO.S? (Recuperare lo sviluppo), all'interno dell'Iniziativa Comunitaria Equal, a causa di irregolarità riscontrate in alcune voci di spesa presentate dalla ricorrente ad imputazione dell'attività finanziata;
-il presupposto verbale di verifica finale del 19.3.2010 della Direzione Provinciale del Lavoro di Chieti e la relazione di riesame redatta dal Ministero del Lavoro in data 31.8.10;
-le note della Regione Abruzzo del 13.12.11 di comunicazione dell'avvio del procedimento di recupero parziale delle somme erogate, con il calcolo degli interessi maturati e maturandi sulla somma di euro 50.378,88 richiesta in restituzione;
Vista l'istanza di sospensione degli atti impugnati;
Preso atto che la causa può essere agevolmente risolta con sentenza definitiva mediante conversione di rito, ai sensi dell'art. 60 CPA (nella compresenza degli...
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